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Proposta di modifica n. 11.107 al ddl S.1120 in riferimento all'articolo 11.
  • status: Respinto

testo emendamento del 15/11/13

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

        «10-bis. All'articolo 37, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sostituire il comma 11 con il seguente:

        ''11. In considerazione dell'ingente arretrato civile e a supporto dell'attività giudiziaria di smaltimento dell'arretrato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, è stabilita la ripartizione in quote delle risorse confluite nel capitolo di cui al comma 10, primo periodo, per essere destinate, in via prioritaria, all'assunzione di personale di magistratura ordinaria, nonché per la stipula nell'anno 2014 di 3100 contratti a tempo determinato della durata di 3 mesi per quei lavoratori che abbiano completato il tirocinio formativo presso il Ministero della giustizia in virtù delllarticolo 1, comma 25, lettera c), legge del 24 dicembre 2012, n. 228, nel limite di spesa di 23 milioni di euro, di cui 7,5 milioni di euro a valere sulle risorse confluite nel capitolo di spesa di cui al comma 10. La riassegnazione prevista dal comma 10, primo periodo, è effettuata al netto delle risorse utilizzate per le assunzioni del personale di magistratura ordinaria''».

        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

            2014: – 15.500;

            2015: –          0;

            2016: –          0: