Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo aggiuntivo n. 12.0.2 al ddl S.1120 in riferimento all'articolo 12.

testo emendamento del 15/11/13

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni per il riconoscimento ai lavoratori espulsi dal mercato del lavoro della libertà di scelta nell'accesso al trattamento pensionistico)

        1. A decorrere dallo gennaio 2014, le lavoratrici e i lavoratori che abbiano un'anzianità contributiva di almeno 35 anni possono accedere al pensionamento flessibile al compimento del requisito minimo di 62 anni di età fino al requisito massimo di 70 anni di età, purché l'importo dell'assegno, secondo i rispettivi ordinamenti previdenziali diappartenenza, sia almeno pari a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale, e purché siano stati licenziati per giustificato motivo oggettivo o collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, o collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7 della lgge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, otitolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore dicui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 31 dicembre 2013, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione.

        2. Ai fini della determinaziene dell'importo della pensione si calcola per ciascuna lavoratrice o lavoratore l'importo massimo conseguibile a requisiti pieni secondo i rispettivi ordinamenti previdenziali di appartenenza.. Alla quota calcolata con il sistema retributivo si applica la riduzione o la maggiorazione di cui alla tabella A allegata al presente articolo, in relaziene all'età di pensionamento effettivo e agli. anni di contributi versati, al fine di conseguire l'invarianza dei costi tra i due sistemi.

        3. Sono fatte salve, se più favorevoli, le disposizioni in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, nonché le disposizioni inmateria di esclusione dai limiti anagrafici per i lavoratori che hanno maturato il requisito di anzianità contributiva di almeno quarantuno anni.

        4. In via transitoria, finoo al 31 dicembre 2016, l'adeguamento dei requisiti anagrafici contributivi di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita è determinato nella misura di tre mesi complessivi, in deroga alla disciplina prevista dall'articol0 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni».

Tabella A

(Articolo 1, comma 2)

 

Età di pensionamento effettivo

Anni di contribuzione

35

36

37

38

39

40

62

–8

–7,7

–7,3

–6,9

–6

–3

63

–6

–5,7

–5,3

–4,9

–4

–2

64

–4

–3,7

–3,3

–2,9

–2

–1

65

–2

–1,7

–1,3

–0,9

–0,5

–0,3

66

  0

  0

  0

  0

  0

  0

67

  2

  2

  2

  2

  2

  2

68

  4

  4

  4

  4

  4

  4

69

  6

  6

  6

  6

  6

  6

70

  8

  8

  8

  8

  8

  8

      Conseguentemente:

            a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

            –  all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

            –  all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

            –  all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: ''il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo'' sono soppresse;

            –  all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,1 per mille»;

            –  all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

        «7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.»;

            –  all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

        «22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.»;

            –  all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

        «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: ''20 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''22 per cento''»;

            b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.