presentato il 15/11/2013 in V Bilancio del Senato da Antonio Fabio Maria SCAVONE (NcI) e altri e altri 6 cofirmatari ... [ apri ]
status: Inammissibile
testo emendamento del 15/11/13
INAMMISSIBILE
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
«1. Per il triennio 2014-2016 l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 69, coma 1, legge 23 dicembre 2000, n. 388 nelle seguenti misure:
nella misura del 100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a tre volte il trattamento minimo INPS;
nella misura del 90 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS;
nella misura del 75 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici compresa tra cinque e sei volte il predetto trattamento minimo;
nella misura del 50 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici compresa tra sei e dodici volte il predetto trattamento minimo;
nella misura del 30 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a dodici volte il predetto trattamento minimo.
1-bis. Se il pensionato ha un'età superiore ai settanta anni, a partire dalla fascia del 75 per cento la rivalutazione viene aumentata del 10 per cento.
1-ter. Per le nuove pensioni a decorrere dal 1º gennaio 2014 l'aliquota di rendimento per il calcolo della pensione con il sistema retributivo è applicata sulla base della tabella allegata.
Tabella
(Articolo 12, comma 1)
Fascia retribuzione annua pensionabileAliquota di riferimento
(in percentuale)Quota AQuota BFino a euro 45.530,002,002,00Oltre euro 45.530,00 e fino a euro 60.554,901,501,60Oltre euro 60.554,90 e fino a euro 75.579,801,251,35Oltre euro 75.579,80 e fino a euro 88.507,001,001,10Oltre euro 86.507,00 e fino a euro 200.0001,000,90Oltre euro 200.000 e fino a euro 300.0000,900,80Oltre euro 300.000 e fino a euro 400.0000,800,70Oltre euro 400.0000,700,60».