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Proposta di modifica n. 12.5 al ddl S.1120 in riferimento all'articolo 12.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 15/11/13

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

            a) alla lettera a), sostituire il primo periodo con il seguente: «nella misura del 100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a tre volte il trattamento minimo INPS.»;

            b) alla lettera b), sostituire il primo periodo con il seguente: «nella misura del 90 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e quattro volte il trattamento minimo INPS»;

            c) alla lettera c), sostituire il primo periodo con il seguente: «nella misura del 75 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra quattro e cinque volte il trattamento minimo INPS»;

            d) alla lettera d), sostituire le parole: «nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi» con le seguenti: «nella misura del 10 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS.».

        Conseguentemente:

            a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse: all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

            –  all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

            –  all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: ''il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo'' sono soppresse;

            –  all'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

        «6-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014»;

            –  all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,5 per mille»;

            –  all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

        «7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014»;

            –  all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

        «22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente in euro 2,20 e in euro 17,50»;

            –  all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

        «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: ''20 per cento'' sono sostituite dal seguente: ''22 per cento''»;

            b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata per l'anno 2014 agli interventi in favore delle categorie di lavoratori di cui agli articoli 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.