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Proposta di modifica n. 1.8 ai ddl C.661 , C.495 , C.1093 , C.1137 , C.1958 , C.2354 , C.2409 , C.2446 , C.2545 , C.2562 , C.3140 , C.3225 , C.3276 , C.3323 , C.3326 , C.3552 , C.3789 , C.3835 , C.4100 , C.4131 , C.4235 , C.4259 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Inammissibile
argomenti:  

testo emendamento del 24/05/17

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. Al fine di superare la disparità di accesso ai trattamenti previdenziali, nel rispetto del principio costituzionale di uguaglianza tra i cittadini, l'accesso alla pensione con il sistema contributivo si consegue con un'età minima di 60 anni e con almeno 5 anni di contribuzione effettivamente versata. Il relativo calcolo della pensione si ottiene moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione di cui alla Tabella A dell'allegato 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come rideterminati triennalmente ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, in relazione all'età al momento del conseguimento del diritto alla pensione.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano anche agli eletti nel Parlamento europeo, nazionale e nei consigli regionali in carica alla data di entrata in vigore della medesima legge, a quelli eletti successivamente a tale data, nonché a quelli cessati dal mandato precedentemente.
  3. Al fine di consentire l'accesso all'istituto del cumulo dei contributi e il relativo calcolo pro quota, anche agli eletti nel Parlamento europeo, nazionale e nei consigli regionali, le rispettive istituzioni adeguano i propri regolamenti e leggi regionali vigenti entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
  4. All'articolo 1, comma 195 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente lettera: c) nel caso di accesso all'istituto del cumulo dei contributi con l'opzione del sistema di calcolo contributivo della pensione, è richiesto il requisito minimo di 60 anni di età.
  5. In caso di opzione per il calcolo contributivo per tutti i propri contributi versati, è garantita la facoltà di cumulare i periodi assicurativi maturati anche durante l'esercizio del mandato elettivo con i periodi assicurativi maturati in altre gestioni previdenziali ai fini del conseguimento di un'unica pensione, con le modalità e secondo le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 195 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, così come modificato dal precedente comma 4.
  6. In alternativa al comma 4, è consentita altresì l'opzione di percepire la pensione maturata secondo i requisiti previsti dal comma 1 in un qualsiasi fondo previdenziale o per il mandato elettivo e valorizzare tutti gli altri contributi versati negli altri fondi previdenziali, nonché negli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, attraverso l'istituto del cumulo con il calcolo pro quota, in base alle regole dell'ordinamento del fondo in cui sono stati versati. Alla data di perfezionamento dei requisiti per la pensione del proprio fondo di iscrizione, la quota percepita di cui al comma 1, è considerata come pensione supplementare.
  7. I commi 7 e 11 dell'articolo 24 della legge 22 dicembre 2011 n. 214 sono abrogati.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 13.