Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 2.39 ai ddl C.661 , C.495 , C.1093 , C.1137 , C.1958 , C.2354 , C.2409 , C.2446 , C.2545 , C.2562 , C.3140 , C.3225 , C.3276 , C.3323 , C.3326 , C.3552 , C.3789 , C.3835 , C.4100 , C.4131 , C.4235 , C.4259 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 24/05/17

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Determinazione del trattamento previdenziale degli eletti nei due rami del Parlamento).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2012 il trattamento previdenziale dei deputati e dei senatori è determinato con il sistema contributivo, moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione di cui alla Tabella A dell'allegato 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come rideterminati triennalmente ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, in relazione all'età del parlamentare al momento del conseguimento del diritto alla pensione.
  2. Per le frazioni di anno si applica un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella del parlamentare e il numero di mesi.
  3. Il montante contributivo individuale è determinato applicando alla base imponibile contributiva l'aliquota di cui al comma 5. La contribuzione così ottenuta si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione.
  4. La base imponibile contributiva è determinata sulla base dell'indennità parlamentare, con esclusione di qualsiasi ulteriore indennità di funzione o accessoria.
  5. L'ammontare delle quote contributive a carico del parlamentare e dell'organo di appartenenza è pari a quello per i lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle successive rideterminazioni.
  6. Il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo nominale, calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione delle revisioni della serie storica del prodotto interno lordo operate dall'ISTAT il tasso di variazione da considerare ai fini della rivalutazione del montante contributivo è quello relativo alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e per quello relativo alla nuova serie per gli anni successivi.
  7. Per i deputati in carica alla data del 1o gennaio 2012, nonché per i parlamentari che avevano esercitato il mandato elettivo precedentemente a tale data e che siano successivamente rieletti, l'importo della pensione è determinato dalla somma della quota di trattamento definitivamente maturato alla data del 31 dicembre 2011, secondo i Regolamenti in vigore a quella data presso i due rami del Parlamento, e della quota calcolata con il sistema contributivo riferita agli ulteriori anni di mandato parlamentare esercitato; la quota corrispondente agli ulteriori anni di mandato parlamentare è determinata secondo le modalità di calcolo di cui al comma 5 del presente articolo.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli 7 e 8.