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Proposta di modifica n. 12.7 al ddl S.1120 in riferimento all'articolo 12.
  • status: Respinto

testo emendamento del 15/11/13

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

            a) sostituire la lettera d) con la seguente:

            «d) nella misura del 10 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS.»;

            b) dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. A decorrere dall'anno 2014, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Con riferimento alle medesime fasce di importo, non è altresì riconosciuta la rivalutazione automatica, ove prevista, dei vitalizi percepiti da coloro che hanno ricoperto o ricoprono cariche elettive regionali e nazionali, secondo le modalità stabilite nell'esercizio dell'autonomia costituzionale delle rispettive istituzioni. Il comma 236 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è abrogato.».