presentato il 24/05/2017 in I Affari costituzionali della Camera da Francesco Saverio ROMANO (SC-ALA CLP-MAIE) e altri e altri 3 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 24/05/17
Sostituirlo con il seguente:
Art. 2.
(Trattamento economico dei parlamentari).
1. L'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:
Art. 1. – Ai sensi dell'articolo 69 della Costituzione, l'indennità spettante ai membri del Parlamento per garantire il libero svolgimento del mandato è disciplinata dalla presente legge.
Essa è pari al trattamento annuo lordo riconosciuto ai sindaci dei comuni capoluogo di provincia ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, e della tabella A allegata al medesimo regolamento.
Il trattamento economico è altresì equiparato al comma precedente per tutti i funzionari e dirigenti dei due rami del Parlamento.