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Proposta di modifica n. 2.4 ai ddl C.661 , C.495 , C.1093 , C.1137 , C.1958 , C.2354 , C.2409 , C.2446 , C.2545 , C.2562 , C.3140 , C.3225 , C.3276 , C.3323 , C.3326 , C.3552 , C.3789 , C.3835 , C.4100 , C.4131 , C.4235 , C.4259 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 24/05/17

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Trattamento economico dei parlamentari).

  1. L'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:
  Art. 1. – Ai sensi dell'articolo 69 della Costituzione, l'indennità spettante ai membri del Parlamento per garantire il libero svolgimento del mandato è disciplinata dalla presente legge.
  Essa è pari al trattamento annuo lordo riconosciuto ai sindaci dei comuni capoluogo di provincia ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, e della tabella A allegata al medesimo regolamento.
  Il trattamento economico è altresì equiparato al comma precedente per tutti i funzionari e dirigenti dei due rami del Parlamento.