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Proposta di modifica n. 2.31 ai ddl C.661 , C.495 , C.1093 , C.1137 , C.1958 , C.2354 , C.2409 , C.2446 , C.2545 , C.2562 , C.3140 , C.3225 , C.3276 , C.3323 , C.3326 , C.3552 , C.3789 , C.3835 , C.4100 , C.4131 , C.4235 , C.4259 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 24/05/17

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dai seguenti:
  Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino il dodicesimo del trattamento complessivo massimo annuo lordo dei professori ordinari di università con rapporto a tempo pieno, esclusi la tredicesima mensilità, l'indennità integrativa speciale e l'assegno aggiuntivo.
  L'indennità di cui al comma 1 è aggiornata annualmente in base agli adeguamenti automatici stabiliti dagli indici dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
  Le indennità aggiuntive riconosciute ai membri del Parlamento per lo svolgimento di altri incarichi interni delle Camere non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento del medesimo importo.