Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 2.33 ai ddl C.661 , C.495 , C.1093 , C.1137 , C.1958 , C.2354 , C.2409 , C.2446 , C.2545 , C.2562 , C.3140 , C.3225 , C.3276 , C.3323 , C.3326 , C.3552 , C.3789 , C.3835 , C.4100 , C.4131 , C.4235 , C.4259 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 24/05/17

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Dopo l'articolo 2, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è inserito il seguente:
  «Art. 2-bis. Ad ogni membro del Parlamento è riconosciuto un importo pari a euro 3.690 mensili a titolo di rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del mandato rappresentativo.
  Ai fini dello svolgimento del mandato rappresentativo, i membri del Parlamento hanno diritto alla copertura delle spese di viaggio per i percorsi compiuti nel territorio nazionale con mezzi di trasporto pubblico e il rimborso dei pedaggi autostradali documentati per i percorsi compiuti nel medesimo territorio con mezzi privati. Per tutti i viaggi effettuati, i membri del Parlamento devono scegliere, nell'ambito delle alternative disponibili, la tariffa più conveniente e meno onerosa per i bilanci delle Camere. Per i membri del Parlamento eletti all'estero, la copertura e il rimborso di cui al primo periodo sono estesi, alle medesime condizioni, anche al percorso internazionale necessario per il trasferimento dal luogo estero di residenza alla città di Roma.
  Ai fini della copertura delle spese di viaggio le amministrazioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati possono stipulare convenzioni con vettori e agenzie di viaggio che prevedano il pagamento diretto dei relativi oneri da parte della Camera alla quale appartiene il titolare.
  Alla fine di ciascun trimestre, i deputati depositano presso la Camera di appartenenza una relazione contenente il riepilogo trimestrale delle spese di viaggio effettuate da ciascun membro del Parlamento coperte o rimborsate dalla Camera, e una breve indicazione delle finalità dei viaggi effettuati, confermandone l'attinenza al mandato parlamentare e dichiarando che è stata scelta la tariffa più conveniente nell'ambito delle alternative disponibili.
  Il diritto alla copertura e al rimborso delle spese di viaggio ai sensi del presente articolo non spetta per i viaggi effettuati dopo la cessazione del mandato parlamentare».