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Proposta di modifica n. 5.3 ai ddl C.661 , C.495 , C.1093 , C.1137 , C.1958 , C.2354 , C.2409 , C.2446 , C.2545 , C.2562 , C.3140 , C.3225 , C.3276 , C.3323 , C.3326 , C.3552 , C.3789 , C.3835 , C.4100 , C.4131 , C.4235 , C.4259 in riferimento all'articolo 5.
  • status: Approvato

testo emendamento del 24/05/17

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Gestione separata presso l'INPS).

  1. Presso l'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è istituita una gestione separata, alla quale affluiscono:
   a) le quote contributive a carico dei parlamentari, come determinate ai sensi della presente legge;
   b) le quote contributive a carico dell'organo di appartenenza, come determinate ai sensi della presente legge;
   c) le risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei trattamenti previdenziali per ciascun anno di riferimento, come determinate dai competenti organi del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati sulla base dell'applicazione delle disposizioni vigenti.

  2. Le risorse di cui al comma 1, lettera c), sono iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle spese per gli organi costituzionali, in un apposito capitolo denominato «Gestione separata della previdenza dei parlamentari presso l'INPS», e sono trasferite all'entrata dei bilanci delle Camere per essere successivamente trasferite alla gestione separata di cui al comma 1.
  3. L'INPS provvede al pagamento dei trattamenti previdenziali disciplinati dalla presente legge, nella misura determinata dai competenti organi delle Camere e mensilmente comunicata alla gestione separata di cui al comma 1.
  4. Le risorse che affluiscono alla gestione separata di cui al comma 1 sono destinate esclusivamente al finanziamento dei trattamenti disciplinati dalla presente legge.
  5. La vigilanza sulla gestione di cui al comma 1 è attribuita ad un'apposita Commissione, composta dal Presidente dell'INPS, che la presiede, e da cinque rappresentanti degli organi interessati, designati dal Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica e dall'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati. La partecipazione ai lavori della Commissione non dà diritto alla percezione di alcuna indennità comunque denominata.

nuova formulazione del 25/05/17

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Gestione separata presso l'INPS).

  1. Presso l'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è istituita una gestione separata, alla quale affluiscono:
   a) le quote contributive a carico dei parlamentari, come determinate ai sensi della presente legge;
   b) le quote contributive a carico dell'organo di appartenenza, come determinate ai sensi della presente legge;
   c) le risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei trattamenti previdenziali per ciascun anno di riferimento, come determinate dai competenti organi del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati sulla base dell'applicazione delle disposizioni vigenti.

  2. Le risorse di cui al comma 1, lettera c), sono iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle spese per gli organi costituzionali, in un apposito capitolo denominato «Gestione separata della previdenza dei parlamentari presso l'INPS», e sono trasferite all'entrata dei bilanci delle Camere per essere successivamente trasferite alla gestione separata di cui al comma 1.
  3. L'INPS provvede al pagamento dei trattamenti previdenziali disciplinati dalla presente legge, nella misura determinata dai competenti organi delle Camere e mensilmente comunicata alla gestione separata di cui al comma 1.
  4. Le risorse che affluiscono alla gestione separata di cui al comma 1 sono destinate esclusivamente al finanziamento dei trattamenti disciplinati dalla presente legge.
  5. La vigilanza sulla gestione di cui al comma 1 è attribuita ad un apposito Comitato, composto dal Presidente dell'INPS, che lo presiede, e da cinque rappresentanti degli organi interessati, designati dal Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica e dall'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati. La partecipazione ai lavori del Comitato non dà diritto alla percezione di alcuna indennità comunque denominata.