Proposta di modifica n. 13.20
ai ddl C.661 , C.495 , C.1093 , C.1137 , C.1958 , C.2354 , C.2409 , C.2446 , C.2545 , C.2562 , C.3140 , C.3225 , C.3276 , C.3323 , C.3326 , C.3552 , C.3789 , C.3835 , C.4100 , C.4131 , C.4235 , C.4259 in riferimento all'articolo 13.
presentato il 24/05/2017 in I Affari costituzionali della Camera da Giulio MARCON (SI-SEL-POS) e altri 4 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 24/05/17
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5. La differenza tra l'importo attualmente percepito e quello rideterminato ai sensi del comma 1, a decorrere dall'entrata in vigore della legge e per un periodo di cinque anni, è versato in un fondo istituito presso l'INPS, finalizzato a garantire l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore di particolari categorie di soggetti, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto si provvede altresì a definire i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del fondo in favore dei soggetti beneficiari.