Articolo aggiuntivo n. 13.01
ai ddl C.661 , C.495 , C.1093 , C.1137 , C.1958 , C.2354 , C.2409 , C.2446 , C.2545 , C.2562 , C.3140 , C.3225 , C.3276 , C.3323 , C.3326 , C.3552 , C.3789 , C.3835 , C.4100 , C.4131 , C.4235 , C.4259 in riferimento all'articolo 13.
presentato il 24/05/2017 in I Affari costituzionali della Camera da Luigi DI MAIO (M5S) e altri 6 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 24/05/17
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Rinunciabilità dei trattamenti previdenziali aggiuntivi).
1. Chiunque sia beneficiario di trattamenti previdenziali aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla presente legge e maturati in seguito allo svolgimento di mandati elettivi può volontariamente rinunciarvi.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano, nei termini previsti dall'articolo 3, la propria normativa inserendo il principio di cui al comma 1.