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Articolo aggiuntivo n. 13.010 ai ddl C.661 , C.495 , C.1093 , C.1137 , C.1958 , C.2354 , C.2409 , C.2446 , C.2545 , C.2562 , C.3140 , C.3225 , C.3276 , C.3323 , C.3326 , C.3552 , C.3789 , C.3835 , C.4100 , C.4131 , C.4235 , C.4259 in riferimento all'articolo 13.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 24/05/17

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Facoltà di riscatto dei periodi di mandato non coperti da contribuzione obbligatoria per gli amministratori locali).

  Dopo il comma 2 dell'articolo 86 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:
  2-bis. In favore degli amministratori locali che abbiano rivestito le cariche di cui al comma 1, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e alle forme di essa sostitutive ed esclusive, possono essere riscattati, a domanda, mediante il versamento della riserva matematica secondo le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni ed integrazioni, i periodi di mandato non coperti da contribuzione obbligatoria.