presentato il 15/11/2013 in V Bilancio del Senato da Stefano LEPRI (PD) e altri 17 cofirmatari ... [ apri ]
status: Inammissibile
testo emendamento del 15/11/13
INAMMISSIBILE
Al comma 4, sostituire le parole: «A decorrere dal 1º gennaio 2014 e per. un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a 150.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, pari al 5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino a 200.000 euro, nonché pari al 10 per cento per la parte eccedente 200.000 euro e al 15 per cento per la parte eccedente 250.000 euro.», con le seguenti: «A decorrere dal 1º gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a 100.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, pari al 10 per cento dell'intero importo. È garantito, a chi ne ha titolo per un importo superiore, un importo del trattamento pensionistico non inferiore a 100.000 euro lordi annui».
Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del comma 4 sono destinati nella misura del cinquanta per cento al Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998 n. 230 e nella misura del cinquanta per cento a tirocini formativi e di orientamento».