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Proposta di modifica n. 4.32 al ddl C.1012 in riferimento all'articolo 4.

testo emendamento del 11/06/13

  Al comma 4, sostituire le parole: le parole «31 luglio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013» con le seguenti:
   1) le parole: «fermi restando i vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente,» sono sostituite dalle seguenti: «anche in deroga ai vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente,»;
   2) le parole: «il 31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2014»;
   3) le parole: «i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, in essere al 30 novembre 2012, che superano il limite dei trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, previsto dall'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, o il diverso limite previsto dai Contratti collettivi nazionali del relativo comparto» sono sostituite dalle seguenti: «i contratti di lavoro non a tempo indeterminato»;
   4) le parole: «previo accordo decentrato con le organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato secondo quanto previsto dal citato articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 368 del 2001. Sono fatti salvi gli eventuali accordi decentrati eventualmente già sottoscritti nel rispetto dei limiti ordinamentali, finanziari e temporali di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «previo accordo decentrato con le organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato. Sono fatti salvi gli eventuali accordi decentrati eventualmente già sottoscritti, secondo quanto previsto dal citato articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 368 del 2001.
  Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 400, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono stanziati 50 milioni di euro per l'anno 2013. Dal 2014 è abrogata la norma di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010».

  Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,5 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,5 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita.