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Proposta di modifica n. 9.90 ai ddl C.1987 , C.2023 , C.2058 , C.3480 , C.4144 in riferimento all'articolo 9.
  • status: Id. em. 9.51

testo emendamento del 24/05/17

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  8. In ogni parco nazionale o regionale è prevista la realizzazione di un'area faunistica avente come finalità prioritaria la riabilitazione e la reintroduzione in natura della fauna del parco. In ogni parco nazionale è prevista l'istituzione di un centro di recupero degli animali selvatici, con la finalità della loro cura, riabilitazione e reintroduzione in natura. Tali strutture devono rispettare le normative vigenti in materia di detenzione della fauna selvatica, anche ai sensi della legge n. 150 del 1992. È vietata ogni attività di esposizione degli animali selvatici, ad esclusione degli esemplari non recuperabili in natura.