Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 12.60 al ddl S.1120 in riferimento all'articolo 12.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 15/11/13

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        «15-bis. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, all'alinea, dopo le parole: ''che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011,'' sono inserite le seguenti: ''ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, e''»;

        Conseguentemente:

            a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

                all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «10 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

                all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

                all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148», le parole: «il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo» sono soppresse;

                all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,l per mille»;

                all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.»;

                all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: « 22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50»;

                all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148», le parole: « 20 per cento» sono sostituite dal seguente: «22 per cento»;

            b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.