presentato il 15/11/2013 in V Bilancio del Senato da Rita GHEDINI (PD) e altri 7 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 15/11/13
Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
(Riconoscimento del diritto all'anticipazione del pensionamento per assistenza a figli conviventi gravemente disabili per i lavoratori dipendenti del settore pubblico e i lavoratori dipendenti o autonomi del settore privato)
1. In via sperimentale per il triennio 2014-2016, i lavoratori dipendenti del settore pubblico e i lavoratori dipendenti o autonomi del settore privato, iscritti alle gestioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi idonei a conseguire entro quattro anni il diritto al pensionamento anticipato o di vecchiaia, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, possono accedere a domanda, a decorrere dalla data di maturazione dei predetti requisiti e per tutto il periodo antecedente alla data effettiva di pensionamento, all'anticipazione del pensionamento, a condizione che ricorrano congiuntamente i seguenti presupposti:
a) abbiano assistito continuativamente per almeno diciotto anni uno o più figli conviventi disabili in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con percentuale di invalidità riconosciuta pari al 100 per cento e con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi della tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, ai quali sia stata concessa, a seguito di istanza presentata prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età, l'indennità di accompagnamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 21 novembre 1988, n. 508;
b) all'atto della presentazione della domanda di cui all'articolo 2 della presente legge, risultino conviventi o abbiano stabilmente convissuto con i figli disabili per almeno diciotto anni;
c) alla data di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi idonei al riconoscimento del diritto all'anticipazione del pensionamento ai sensi del presente articolo, i figli disabili non risultino deceduti;
d) i figli conviventi disabili non percepiscano alcuna contribuzione per attività lavorativa.
2. Nel caso di handicap congenito o di handicap che si manifesta dalla nascita, certificato da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale, l'assistenza continuativa è comunque calcolata dalla data di nascita. Ai fini del computo del periodo di assistenza continuativa di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, non rilevano i periodi di ricovero a tempo pieno e in modo continuativo dei figli disabili in istituti specializzati, ad eccezione dei periodi per i quali vi sia certificazione medico-sanitaria dell'istituto di ricovero che attesti la necessità a fini terapeutici della presenza di un genitore.
3. In via sperimentale per il triennio 2014-2016, i lavoratori dipendenti del settore pubblico e i lavoratori dipendenti o autonomi del settore privato, iscritti alle gestioni dell'INPS, che abbiano assistito due o più figli disabili e per i quali ricorrano i presupposti di cui al comma 1, possono accedere a domanda all'anticipazione del pensionamento, a decorrere dalla data di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi idonei a conseguire entro cinque anni il diritto al pensionamento anticipato o di vecchiaia, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e per tutto il periodo antecedente alla data effettiva di pensionamento.
4. Il diritto di cui al presente articolo può essere goduto da un solo genitore convivente per ciascun figlio disabile. Il fratello o la sorella del disabile possono beneficiare del diritto previdenziale di cui al presente articolo soltanto se entrambi i genitori sono assenti o impossibilitati a prestare assistenza al figlio disabile per gravi motivi di salute, come attestato da apposita certificazione di morte o sanitaria rilasciata da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale, ovvero se entrambi i genitori non convivono più con il figlio disabile, in quanto residenti ed effettivamente domiciliati in una differente località.
5. La liquidazione dei trattamenti di fine servizio per i lavoratori alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni decorre comunque dal mese successivo al conseguimento dei requisiti anagrafici e contributivi previsti in via ordinaria per l'accesso al pensionamento, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, indipendentemente dalla data di effettivo accesso al pensionamento anticipato ai sensi del presente articolo.
6 Ai fini del riconoscimento dell'anticipazione del pensionamento, i soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge presentano un'apposita domanda all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Alla domanda, che riporta i dati anagrafici del richiedente e del figlio disabile assistito, sono allegati in originale o in copia conforme all'originale:
a) certificazioni attestanti l'invalidità al 100 per cento, la totale inabilità lavorativa e la condizione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relative al figlio disabile assistito, come definito dal comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, rilasciate dalle commissioni mediche preposte;
b) ulteriore certificazione comprovante lo stato di disabilità, risultante da apposita certificazione sanitaria rilasciata da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale, qualora il periodo di assistenza continuativa del figlio disabile, come definito dal comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, abbia avuto inizio precedentemente all'accertamento della disabilità da parte delle commissioni mediche preposte;
c) autocertificazione comprovante l'esercizio della potestà genitoriale e, nel caso si tratti di fratello o sorella, certificazione di morte o di impossibilità, per gravi motivi di salute, del genitore ad assistere il figlio disabile, come risultante da apposita certificazione sanitaria rilasciata da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale;
d) certificazione storico-anagrafica comprovante la convivenza nel periodo di assistenza, come definito dal comma 1 dell'articolo 1 della presente legge.
7. Fatte salve le sanzioni penali previste dalla legislazione vigente nel caso in cui il fatto costituisca reato, in caso di comprovata insussistenza dei requisiti relativi all'invalidità, alla totale inabilità lavorativa e alla condizione di gravità, richiesti ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, si applica l'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698.
8. Le disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, si applicano anche agli accertamenti circa la sussistenza dei requisiti relativi all'invalidità, alla totale inabilità lavorativa e alla condizione di gravità, richiesti ai sensi dell'articolo 1 della presente legge.
9. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24, comma 14, lettera e-bis), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le disposizioni in materia di requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del predetto decreto continuano altresì ad applicarsi, ai lavoratori che maturino, entro ventiquattro mesi successivi al 31 dicembre 2011, il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, a condizione che ricorrano congiuntamente i seguenti presupposti:
a) abbiano fruito, alla data del 31 dicembre 2011, del congedo per assistenza ai figli con handicap grave, ai sensi dell'articolo 33, comma 1 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per un periodo complessivamente non inferiore a due anni;
b) abbiano assistito continuativamente, per almeno diciotto anni, uno o più figli conviventi disabili in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con percentuale di invalidità riconosciuta pari al 100 per cento e con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli arti quotidiani della vita, ai sensi della tabella di cui al citato decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, ai quali sia stata concessa, a seguito di istanza presentata prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età, l'indennità di accompagnamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 21 novembre 1988, n. 508;
c) i figli conviventi disabili non percepiscano alcuna contribuzione per attività lavorativa;
d) alla data del 31 dicembre 2011, i figli disabili non risultino deceduti.
10. Nel caso di handicap congenito o di handicap che si manifesta dalla nascita, certificato da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale, l'assistenza continuativa è comunque calcolata dalla data di nascita. Ai fini del computo del periodo di assistenza continuativa di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, non rilevano i periodi di ricovero a tempo pieno e in modo continuativo dei figli disabili in istituti specializzati, ad eccezione dei periodi per i quali vi sia certificazione medico-sanitaria dell'istituto di ricovero che attesti la necessità a fini terapeutici della presenza di un genitore.
11. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di presentazione all'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) della domanda di accesso al beneficio di cui al comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, nonché le ulteriori misure attuative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
12. All'articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '',nonché i periodi di congedo fruiti dai genitori di soggetto con handicap in situazione di gravità, comprensivi dei periodi di prolungamento del congedo ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151''».
Conseguentemente,
a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:
all'articolo 12, al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: «A decorrere dal 1º gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a dodici volte il trattamento minimo INPS, è dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, pari al 5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino a quattordici volte il trattamento minimo INPS, nonché pari al 10 per cento della parte eccedente quattordici volte il trattamento minimo INPS fino a venti volte il trattamento minimo INPS, al 15 per tentò della parte eccedente venti volte il trattamento minimo INPS fino a trenta volte il trattamento minimo INPS e al 20 per cento della parte eccedente trenta volte il trattamento minimo INPS.» e dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo», sono soppresse;
b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata per l'anno 2014 agli interventi in favore delle categorie di lavoratori di cui agli articoli 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.