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Articolo aggiuntivo n. 2.02 al ddl C.4444 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 30/05/17

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2.1.
(Regime IVA applicabile alle prestazioni di trasporto di veicoli a seguito).

  1. Le disposizioni dell'articolo 12 del decreto dei Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpretano nel senso che si applicano alle prestazioni di trasporto di veicoli al seguito di passeggeri in quanto accessorie rispetto alle prestazioni principali di trasporto di persone, assoggettate ad IVA alle aliquote ridotte del 5 e del 10 per cento ai sensi del n. 1-ter) della tabella A, parte II-bis, e del n. 127-novies) della tabella A, parte III, allegate allo stesso decreto, nonché, fino al 31 dicembre 2016, assoggettate all'esenzione da imposta ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 14) del citato decreto n. 633 del 1972.