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Articolo aggiuntivo n. 4.06 al ddl C.4444 in riferimento all'articolo 4.

testo emendamento del 30/05/17

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4.1.
(Incremento dell'aliquota IRES).

  1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, l'aliquota di cui all'articolo 77, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è fissata al 27,5 per cento.
  2. Le disposizioni di cui al comma precedente rilevano ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle società di cui al richiamato articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel primo anno di applicazione.
  3. Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma 1 afferiscono al Fondo di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come rideterminato dall'articolo 1, comma 238, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e, successivamente, dall'articolo 10, comma 8, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le modalità di determinazione del relativo gettito.