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Articolo aggiuntivo n. 13.018 al ddl C.4444 in riferimento all'articolo 13.

testo emendamento del 30/05/17

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13.1.
(Disposizioni urgenti in materia di poteri sanzionatori dell'Autorità Nazionale anticorruzione).

  1. Al decreto legislativo 4 marzo 2013, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 47 comma 3, le parole: «di cui al comma 1» sono soppresse;
   b) dopo l'articolo 47, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
    3-bis. Le somme versate a titolo di pagamento delle sanzioni amministrative di cui al presente comma, restano nella disponibilità dell'Autorità nazionale anticorruzione e sono utilizzabili per le proprie attività istituzionali. Le stesse somme vengono rendicontate ogni sei mesi e pubblicate nel sito internet istituzionale dell'Autorità nazionale anticorruzione specificando la sanzione applicata e le modalità di impiego delle suddette somme, anche in caso di accantonamento o di mancata utilizzazione«.

  2. All'articolo 123 del decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
   «b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
    2. Qualora l'ANAC, nell'esercizio delle proprie funzioni, ritenga sussistente un vizio di legittimità in uno degli atti della procedura di gara invita mediante atto di raccomandazione la stazione appaltante ad agire in autotutela e a rimuovere altresì gli eventuali effetti degli atti illegittimi, entro un termine non superiore a sessanta giorni. Il mancato adeguamento della stazione appaltante alla raccomandazione vincolante dell'Autorità entro il termine fissato è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria entro il limite minimo di euro 250 e il limite massimo di euro 25.000, posta a carico del dirigente responsabile. La sanzione incide altresì sul sistema reputazionale delle stazioni appaltanti, di cui all'articolo 36 del presente codice. La raccomandazione è impugnabile innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo”.