Proposta di modifica n. 4.38 al ddl C.1012 in riferimento all'articolo 4.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 11/06/13

  Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
  4-bis. All'articolo 14, comma 4, della legge 8 novembre 2012, n. 189, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il personale in servizio presso l'istituto con rapporto di lavoro subordinato, compreso quello dirigenziale, che, nella fase di sperimentazione gestionale, è stato reclutato dall'ente con concorso pubblico, nel rispetto dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può essere inquadrato, previa procedura selettiva, nei ruoli dell'istituto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'Istituto può provvedere, altresì, all'attivazione delle procedure di mobilità per la copertura degli altri posti vacanti in pianta organica».
  4-ter. All'attuazione del comma 4-bis si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente per il finanziamento dell'istituto. A tal fine con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono accertate le disponibilità finanziarie di cui al periodo precedente aventi natura permanente e da destinare agli interventi di cui al comma 4-bis; tali disponibilità costituiscono limite di spesa per procedere alla stabilizzazione del personale individuato a norma del comma 4-bis.