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Proposta di modifica n. 20.17 al ddl C.4444 in riferimento all'articolo 20.
argomenti:        

testo emendamento del 30/05/17

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  4-ter. Per favorire la riduzione degli oneri finanziari del debito delle province e città metropolitane, il ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione delle operazioni di indebitamento avente ad oggetto i titoli obbligazionari in circolazione emessi dalle province con vita residua pari o superiore a 5 anni e con valore nominale pari a o superiore a 100 milioni di euro. Per il riacquisto dei titoli obbligazionari da emessi dalle province, il Ministero dell'economia e finanze può effettuare emissioni di titoli di stato. Gli enti possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui al presente comma entro il 15 giugno 2016 al Ministero dell'economia e finanze – Dipartimento del tesoro.

  4-quater. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi. A seguito del riacquisto dei prestiti obbligazionari nei confronti del ministero dell'economia e finanze, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma precedente, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal regolamento (CE) n. 479 del 2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009.