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Proposta di modifica n. 27.14 al ddl C.4444 in riferimento all'articolo 27.

testo emendamento del 30/05/17

  Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
  b-bis) suddivisione tra le regioni di una quota pari, per il primo anno, al dieci per cento dell'importo del Fondo sulla base del miglioramento del servizio sul piano della sostenibilità ambientale, anche attraverso il graduale rinnovo delle flotte e il mantenimento del parco mezzi in corretto stato manutentivo, ricorrendo altresì alla conversione tecnologica dei mezzi (retrofit) e alla loro rigenerazione (revamping). Negli anni successivi la quota è incrementata del cinque per cento dell'importo del Fondo per ciascun anno fino a raggiungere il venti per cento dell'importo del predetto Fondo.