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Articolo aggiuntivo n. 46.0300 al ddl C.4444 in riferimento all'articolo 46.

testo emendamento del 30/05/17

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46.1.
(Accresciute esigenze del sisma 2009 a seguito dell'attuale crisi sismica).

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016 si applicano agli interventi di edilizia scolastica ed universitaria che sono dotati del progetto esecutivo validato dagli Uffici speciali e del finanziamento approvato.
  2. Al fine di accelerare la messa in sicurezza degli edifici scolastici ubicati nella regione Abruzzo, gli Uffici speciali per la ricostruzione istituiti ai sensi dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, possono provvedere alla diretta attuazione degli interventi esercitando anche il ruolo di soggetto attuatore e centrale di committenza. applicando per gli appalti di lavori, servizi e forniture, le procedure di cui all'articolo 63, commi 1 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  3. Al fine di accelerare il processo di ricostruzione pubblica conseguente al sisma del 6 aprile 2009, gli Uffici speciali per la ricostruzione istituiti ai sensi dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, possono provvedere alla diretta attuazione degli interventi, esercitando anche il ruolo di soggetto attuatore e centrale di committenza.
  4. Al fine di portare a rapida conclusione i processi di ricostruzione privata del sisma del 6 aprile 2009 ed in considerazione delle nuove ed accresciute esigenze connesse agli eventi sismici del Centro Italia di agosto e ottobre 2016 e di gennaio 2017 e all'attuale crisi sismica in corso, i titolari degli Uffici speciali istituiti con legge n. 134 del 2012, in accordo con quanto previsto dall'articolo 4, comma 10, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2013, possono attivare procedure di riconoscimento del contributo, anche su base parametrica, per la riparazione di immobili privati di cui alle domande presentate ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 giugno 2009, n. 3779, e del 9 luglio 2009, n. 3790, e per i comuni del cratere sismico così come individuato dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. 1 predetti titolari, di concerto con i sindaci dei comuni del cratere attivano procedure per comminare sanzioni progressive, anche pecuniarie, a carico del progettista e del richiedente che non rispettano í tempi per una rapida conclusione del processo istruttorio delle domande di contributo relative alla ricostruzione privata. In caso di gravi ritardi od inadempienze del richiedente o dei progettisti coinvolti nel processo istruttorio, le procedure di cui sopra possono prevedere l'intervento sostitutivo dei comuni del cratere di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2009, n. 3820, così come modificata dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2009, n. 3822. In quest'ultimo caso non sono dovuti compensi per le prestazioni effettuate da parte del progettista o dal richiedente.
  5. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, si applicano anche ai comuni del cratere sismico individuato con decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2009.
  6. All'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo le parole: «alloggio equivalente» è inserito il seguente periodo: «Nel caso in cui la proprietà dell'immobile sia suddivisa tra più comproprietari, il contributo è riconosciuto per l'abitazione principale nella sua interezza e non cambia in base alla quota di comproprietà».
  7. All'articolo 67-quater del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
  «7-bis. Hanno inoltre diritto alla concessione dei contributi per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente, previsti dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77, anche i soci di cooperative edilizie a proprietà divisa o indivisa. Contestualmente, sono trasferiti al patrimonio comunale l'abitazione distrutta ovvero i diritti di cui al comma 4 dell'articolo 1128 del codice civile».

  8. Al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, nell'ambito delle risorse destinate ai fabbisogni di prestazioni e servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, di cui all'articolo 1, comma 437, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, l'ufficio per la ricostruzione dei comuni del cratere può destinare una quota fino ad un massimo di euro 400.000 annui per far fronte alle esigenze che lo stesso dovesse riscontrare, nell'ambito dell'attività di istruttoria delle richieste di contributo già pervenute presso gli uffici territoriali per la ricostruzione.
  9. Per quanto attiene alle cause di esclusione, ai criteri di selezione e alla qualificazione delle imprese esecutrici dei lavori si osservano i seguenti criteri:
   a) nell'affidamento dei lavori di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dall'evento sismico, le cause di esclusione possono essere solo quelle indicate dall'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e i criteri di selezione riguardano esclusivamente i requisiti di idoneità professionale, la capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali;
   b) i requisiti e le capacità di cui alla precedente lettera a) devono essere attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti e a favorire la partecipazione alle piccole e medie imprese, nel rispetto dei principi di concorrenzialità, trasparenza e rotazione;
   c) ai fini di cui alle lettere a) e b), trovano applicazione le disposizioni in tema di criteri di selezione e qualificazione delle imprese esecutrici dei lavori di cui alla Parte seconda del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con particolare riguardo agli articoli 83 e 84, e non possono essere richiesti requisiti ulteriori o più onerosi;
   d) sono ritenute nulle tutte le richieste di attestazioni SOA di classifiche superiori agli importi di progetto e di categorie non contemplate nel progetto stesso; sono ritenute nulle tutte le cause di esclusione indicate dai committenti differenti da quelle previste alla lettera a). In tali casi, gli amministratori di condominio, i rappresentanti legali dei consorzi, i commissari dei consorzi obbligatori, ai fini dello svolgimento delle prestazioni professionali rese ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri adottate per consentire la riparazione o la ricostruzione delle parti comuni degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, che ai sensi del articolo 11, comma 4, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 assumono la qualifica di incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell'articolo 358 del codice penale, non possono procedere alla successiva fase di assegnazione dei lavori.