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Articolo aggiuntivo n. 53.044 al ddl C.4444 in riferimento all'articolo 53.

testo emendamento del 30/05/17

  Dopo l'articolo 53 aggiungere il seguente:

Art. 53.1.
(Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266).

  1. All'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:
  «1-ter. A decorrere dall'entrata in vigore della conversione in legge del presente decreto-legge, anche al fine di consentire ai lavoratori di esercitare il principio dell'autotutela riguardo ai propri crediti, il documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al comma 1-bis è rilasciato previa certificazione documentale da parte del datore di lavoro sulla regolarità contrattuale e retributiva, nel rispetto dei seguenti elementi, derivanti dalla contrattazione collettiva:
   a) effettiva corresponsione ai lavoratori delle somme indicate nei prospetti paga, ossia:
    1) retribuzione tabellare-tredicesima mensilità;
    2) quattordicesima mensilità , ove prevista;
    3) retribuzione per prestazioni straordinarie/supplementari-scatti di anzianità;
    4) permessi retribuiti.

  1-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono stabilite le modalità per l'istituzione sulle piattaforme INPS e INAIL del libretto elettronico del lavoratore, concernente la relativa mansione, qualifica, percorso formativo e sorveglianza sanitaria, senza nuovi o maggiori oneri, utilizzando le risorse stanziate a legislazione vigente.
  1-quinquies. In ordine alle evidenze documentali di cui al comma 1-ter si applicano le seguenti modalità:
   a) l'appaltatore e il subappaltatore corrispondono la retribuzione ai lavoratori, nonché ogni anticipo di essa, attraverso un istituto bancario o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi: 1) accredito diretto sul conto corrente del lavoratore anche con bonifico; 2) emissione di un assegno da parte dell'istituto bancario o dell'ufficio postale consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. I soggetti di cui al periodo che precede, i datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di assegni o di somme contanti di denaro, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato. Il datore di lavoro o committente che viola l'obbligo di cui al precedente periodo è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro;
   b) l'appaltatore e il subappaltatore sono tenuti a comunicare rispettivamente al committente e all'appaltatore la documentazione bancaria o postale attestante il versamento delle retribuzioni spettanti ai dipendenti, in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di appalto o subappalto;
   c) l'appaltatore e il subappaltatore certificano la regolarità della corresponsione della retribuzione ai dipendenti con l'esibizione dell'ordine di pagamento all'istituto bancario o all'ufficio postale di cui alla lettera a);
   d) il committente e l'appaltatore possono sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte rispettivamente dell'appaltatore e del subappaltatore;
   e) le imprese che risultano affidatarie di un appalto sono tenute a presentare al committente la certificazione relativa alla regolarità retributiva a pena di revoca dell'affidamento o dell'appalto.».