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Articolo aggiuntivo n. 60.01 al ddl C.4444 in riferimento all'articolo 60.

testo emendamento del 30/05/17

  Dopo l'articolo 60 aggiungere i seguenti:

Capo II-bis.
(Nuove iniziative per il welfare familiare e personale).

Art. 60.1.
(«Chéque» di impiego per servizi alla persona e alla famiglia e per altre prestazioni accessorie).

  1. È introdotto lo strumento del «Chéque» di impiego per l'acquisto di prestazioni di lavoro accessorio per servizi alla persona, alla famiglia e all'abitazione domestica.
  2. Possono acquistare «Chéque» per prestazioni di lavoro accessorio per servizi alla persona, alla famiglia e all'abitazione i committenti non professionali o non imprenditori ovvero non professionisti. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di committenti non professionali o non imprenditori ovvero non professionisti, nell'ambito:
   a) dell'assistenza domiciliare e cura ai bambini, ivi compresi i servizi di baby sitting ancorché di tipo ludico;
   b) dell'assistenza domiciliare, la cura e il benessere alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
   c) dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario;
   d) dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia dell'abitazione domestica;

  3. Costituiscono altresì prestazioni di lavoro accessorio, le attività lavorative di natura occasionale rese a favore di committenti non imprenditori nell'ambito:
   e) della collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, esclusivamente dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà o della collaborazione con ONLUS per lo svolgimento di progetti di utilità sociale o inserimento lavorativo;
   f) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli;
   g) dell'insegnamento privato complementare.

  Ad eccezione delle prestazioni di cui al comma 3, lettera e), le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non possono ricorrere all'utilizzo delle prestazioni occasionali.

  4. Possono svolgere prestazioni di lavoro accessorio di cui al comma che precede:
   h) i disoccupati;
   i) gli studenti con meno di ventisette anni di età iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;
   j) i pensionati e le casalinghe;
   k) i lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro;
   l) i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito, nel limite di 2.000,00 euro di compenso per anno solare;
   m) i disabili e i soggetti in comunità di recupero;
   n) gli esercenti attività di lavoro autonomo occasionale privi di partita Iva che dichiarano prestazioni occasionali con reddito annuo fiscalmente imponibile (lordo) derivante da dette attività complessivamente non superiore a 5.000,00 euro nell'anno solare.

  5. Le attività lavorative di cui al comma 2, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attività che danno luogo a compensi non superiori a 5.000 euro nel corso di un anno. Fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro.
  6. I soggetti di cui al comma 2 e 4, interessati a svolgere prestazioni di lavoro accessorio, comunicano la loro disponibilità tramite la piattaforma digitale di cui all'articolo 5 della presente legge. A seguito della loro comunicazione i soggetti interessati allo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio ricevono, a proprie spese, una tessera magnetica dalla quale risulti la loro condizione.

Art. 60.2.
(Disciplina degli «Chéques»).

  1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti non imprenditori o non professionisti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche ovvero tramite la piattaforma telematica di cui all'articolo 60-sexies uno o più carnet di «Chéque» orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.
  2. In attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, il valore nominale del «Chéque» orario è fissato in 15 euro. In caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 1, il predetto importo è comunque annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica.
  3. I committenti non imprenditori o non professionisti che ricorrono a prestazioni occasionali di tipo accessorio di cui all'articolo 1 sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla direzione territoriale del lavoro competente, attraverso modalità telematiche, ovvero tramite la piattaforma telematica di cui all'articolo 60-sexies della presente legge, ivi compresi sistemi di messaggistica istantanea o messaggi di posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo della prestazione nonché il giorno e l'orario di inizio e termine della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi.
  4. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 7 nelle more dell'emanazione del decreto istitutivo della piattaforma digitale di cui all'articolo 60-sexies, successivamente all'accreditamento dello «Chéque» da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio,
  5. Fermo restando quanto disposto dal comma 6, il pagamento delle spettanze alla persona che presenta lo «Chéque» da parte del committente, avviene tramite la piattaforma digitale di cui all'articolo 60-sexies, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del «Chéque», e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale dello «Chéque». La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.
  6. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, può stabilire condizioni, modalità e importi dello «Chéque» orari specifici.
  7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 5 e delle relative coperture assicurative e previdenziali nelle more dell'emanazione del decreto di istituzione della piattaforma digitale di cui all'articolo 60-sexies. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c), e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Art. 60.3.
(Agevolazioni fiscali).

  1. Il costo sostenuto dai committenti non imprenditori o non professionisti derivante dall'acquisto dei «Chéque» di impiego per servizi alla persona e alla famiglia, esclusivamente nell'ambito delle prestazioni di lavoro accessorio di cui all'articolo 60-bis, comma 2, è deducibile dal reddito nella misura del 30 per cento entro il limite di seimila euro.
  2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante le seguenti disposizioni:
   a) all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) i commi 67 e 68 sono abrogati;
    2) al comma 69 le parole «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti ai commi «65 e 66»;
   b) all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 94 per cento del loro ammontare»;
   c) al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 94 per cento del loro ammontare»;
    2) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 94 per cento del loro ammontare»;
    3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;
   d) in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016;
   e) le modifiche introdotte dal commi 2, 3 e 4 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

Capo II-ter.
(Contratto telematico con contabilità ridotta e flessibile).

Art. 60.4.
(Finalità).

  1. Il presente Capo ha l'obiettivo di mettere in contatto la domanda e l'offerta di lavoro per lo svolgimento di attività lavorative di tipo accessorio con contratto telematico di cui all'articolo 60-sexies, attraverso l'applicazione di una procedura telematica di servizio, contabilità e pagamento del compenso semplificati.

Art. 60.5.
(Istituzione e gestione della piattaforma digitale «Click contratto telematico»).

  1. Per le finalità di cui all'articolo 60-quinquies, è istituita presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali la piattaforma digitale denominata «Click Contratto telematico» per il ricorso al Contratto telematico con contabilità semplificata, interconnessa con le piattaforme telematiche dell'INPS e dell'INAIL. La piattaforma è gestita dal Ministero del lavoro.

Art. 60.6.
(Disciplina della procedura «Click contratto telematico»).

  1. Possono ricorrere al Contratto telematico con contabilità semplificata, esclusivamente tramite la piattaforma digitale «Click Contratto telematico», gli imprenditori del settore privato o professionisti purché non abbiano lavoratori alle proprie dipendenze con qualunque forma contrattuale inquadrati, nell'ambito:
   a) di attività lavorative di natura meramente occasionale ovvero nei casi di esigenze straordinarie di personale aggiuntivo o stagionale individuate dai contratti collettivi;
   b) delle attività agricole di carattere stagionale, ovvero delle attività agricole svolte in favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

  2. Possono svolgere prestazioni di lavoro con Contratto telematico con contabilità semplificata i soggetti di cui all'articolo 60-bis, comma 4.
  3. Il contratto telematico ha una durata non inferiore a 7 giorni e non superiore a 90 giorni nell'arco di un anno solare e con il quale il lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro svolgendo la prestazione lavorativa anche in modo discontinuo o intermittente anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi o ore predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno secondo le esigenze del datore di lavoro previo congruo preavviso al lavoratore ed entro i limiti orari giornalieri previsti dalla normativa vigente. In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
  4. I prestatori di attività di lavoro di tipo accessorio, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 60-bis, comma 4 e i committenti di cui al comma 1 del presente articolo, che necessitano di prestazioni lavorative nei casi definiti dal comma 1, inseriscono rispettivamente la propria candidatura e le richieste delle predette figure lavorative senza rivolgersi ad alcun intermediario, attraverso gli accessi appositamente dedicati dalla piattaforma digitale «Click Contratto», quale sistema aperto e trasparente per l'incontro tra domanda e offerta. Tale piattaforma digitale è alimentata con informazioni utili a tale scopo, immesse liberamente dai soggetti interessati.
  5. I soggetti, di cui al comma 4, che intendono fare ricorso al contratto telematico per prestazioni e nei casi di cui al comma 1 del presente articolo si accreditano alla piattaforma digitale «Click Contratto» di cui all'articolo 60-sexies comunicando ed inserendo i dati della impresa o del lavoratore interessato.
  6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità d'attuazione e di funzionamento della Piattaforma digitale «Click Contratto telematico» e gli ulteriori criteri ed adempimenti previsti per l'accesso alla piattaforma e per l'inserimento della domanda, dei dati e la conclusione del contratto.

Art. 60.7.
(Disciplina della procedura telematica del Contratto telematico contabilità semplificata e le modalità di pagamento).

  1. I prestatori e i datori di lavoro del settore privato stipulano il relativo accordo tramite del Contratto Telematico Contabilità Semplificata, erogato dalla piattaforma digitale «Click Contratto», e si identificano con il Sistema di identità pubblica (SPID). Le parti inseriscono direttamente, attraverso l'uso dell'identità digitale SPID e secondo le modalità previste dal decreto di attuazione di cui al comma 6 dell'articolo 60-septies della presente legge, domanda di assunzione e di conclusione del contratto inserendo i seguenti dati:
   a) dati identificativi e attività svolta del datore di lavoro e i dati personali e codice fiscale dei prestatori;
   b) durata del contratto, che non può essere inferiore a 7 giorni e non superiore a 90 giorni nell'arco di un anno solare;
   c) registrazione dei dati relativi alle prestazioni lavorative svolte, modalità delle prestazioni lavorative, trattamento economico e normativo spettante al lavoratore in base alla tipologie dell'impresa committente, le mansioni svolte, ragioni del ricorso al contatto telematico di cui alla presente legge, il luogo dove è svolta, il numero dei giorni e le date e l'orario di svolgimento con indicazione dell'orario di inizio e termine della prestazione. I committenti sono tenuti a inserire e comunicare attraverso la piattaforma digitale altresì i giorni e l'orario di inizio e termine di ogni singola prestazione lavorativa almeno 60 minuti prima dell'inizia della prestazione lavorativa;
   d) registrazione delle misure di sicurezza adottate in relazione al tipo di attività dedotta in contratto;
   e) la documentazione necessaria alla conclusione del contratto.

  2. I dati registrati dalla piattaforma digitale «Click Contratto» sono resi disponibili alle Forze dell'ordine e alla Direzione del lavoro che ne fanno richiesta per l'espletamento di attività d'indagine e controllo. Il Sistema di gestione della piattaforma provvede alla comunicazioni in via telematica all'INPS, all'INAIL, Centro per l'impiego dell'attivazione del contratto telematico.
  3. Il committente e il lavoratore ricevono tramite la piattaforma digitale all'indirizzo di posta elettronica inserito il contratto di lavoro, la busta paga ed ogni altra comunicazione fiscale e/o amministrativa inerente il contratto di lavoro in base ai dati inseriti senza alcun costo amministrativo e in base all'indicazione delle ore e/o dei giorni inseriti ed effettivamente svolti. Le informazioni precontrattuali e contrattuali previste ai sensi di legge sono fornite, in formato elettronico e su supporto durevole, ai soggetti interessati e all'INPS, all'INAIL e Centro per l'Impiego per conto del datore di lavoro e lavoratore.
  4. La transazione economica per la prestazione lavorativa avviene mediante la piattaforma digitale «Click Contratto» (interconnessa con la piattaforma telematica INPS) che, avvalendosi del Sistema di identità pubblica (SPID), mette a disposizione dei prestatori e dei committenti una procedura telematica di pagamento delle prestazioni di lavoro e di accreditamento dei contributi previdenziali dovuti all'INPS e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma e le ulteriori condizioni e modalità tecniche per consentire il pagamento delle prestazioni lavorative e dei contributi in maniera tracciabile sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  5. In relazione al ricorso alla procedura telematica di conclusione della prestazione di lavoro, il datore di lavoro corrisponde l'importo dovuto al lavoratore e agli enti preposti mediante pagamento elettronico, effettuato ai sensi del comma 4.
  6. La riscossione del compenso da parte del prestatore avviene mediante la procedura telematica di cui al precedente comma 4 e con modalità tacciabili.

Art. 60.8.
(Divieti e limitazioni dell'applicazione del Contratto Telematico Contabilità Semplificata).

  1. Il lavoratore ha diritto ad essere avvertito con congruo anticipo dell'inizio della prestazione lavorativa.
  2. È vietato il ricorso al Contratto Telematico Contabilità Semplificata:
   a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
   b) presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi a norma degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero ad una sospensione del lavoro o ad una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle medesime mansioni per le quali si intende fare ricorso al contratto telematico contabilità semplificata;
   c) nei settori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
   d) nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi;
   e) nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, con particolare riferimento ai cantieri edili.

Art. 60.9.
(Compenso per prestazioni di lavoro di tipo accessorio con contratto telematico).

  1. Il lavoratore con contratto telematico non deve ricevere, per i periodi lavorati a parità di mansioni svolte, un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello.
  2. Il trattamento economico, normativo e previdenziale dei lavoratori con contratto telematico, è riproporzionato in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, nonché delle ferie e dei trattamento per malattia e infortunio, congedo di maternità e parentale.
  3. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge dagli articoli 60-sexies e seguenti, si applicano le norme del contratto di lavoro intermittente di cui all'articolo 13 e seguenti del decreto legislativo n. 81 del 2015.

Art. 60.10.
(Disposizioni finanziarie).

  1. A quanto previsto dal presente Capo si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.