Proposta di modifica n. 2.100 al ddl S.968 in riferimento all'articolo 2.
  • status: Ritirato (Ritirato e trasformato nell'odg G2.100)

testo emendamento del 31/05/17

sharingList();

Dopo il comma 1 inserire il seguente comma:

        «1-bis La Repubblica tutela e valorizza, inoltre, i terreni demaniali dei Comuni, che nell'ambito della loro autonomia organizzativa, provvedono a predisporre un piano di ricognizione e valorizzazione, individuandoli in base alle seguenti caratteristiche:

            a) terreni liberi, anche gravati da uso civico, suscettibili di uso agricolo colturale, compresi i castagneti;

            b) terreni, anche gravati da uso civico, di tipo pascolivo, forestale o boschivo;

            c) terreni, anche gravati da uso civico, occupati abusivamente;

            d) terreni ex demaniali già legittimati con ordinanze commissariali e non ancora oggetto di affrancamento alla data del 31 dicembre 2013».