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Proposta di modifica n. 15.Coord.1 al ddl S.2134 in riferimento all'articolo 15.

testo emendamento del 01/06/17

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All'articolo 15, al comma, al capoverso articolo 41-bis, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7 e sostituire i commi  8, 9, 10, 11, 12 con i seguenti:

"8. L'accesso alle risorse delle sezioni di cui alle lettere a) e b) del comma 196 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è richiesto dall'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, o, dall'Agenzia, dopo l'adozione dei provvedimenti di prosecuzione o di ripresa dell'attività d'impresa previsti dall'articolo 41, comma 1-quinquies.

9. I crediti derivanti dai finanziamenti erogati dalla sezione di cui alla lettera b) del comma 196 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 hanno privilegio sugli immobili, sugli impianti e su ogni loro pertinenza, sui macchinari e sugli utensili dell'impresa, comunque destinati al suo funzionamento ed esercizio.

10. Il privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sugli stessi beni dopo la data di annotazione stabilita dal comma 5. Nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo.

11. Il privilegio di cui al presente articolo è preferito ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, anche se preesistente alle annotazioni di cui al comma 4, fatta eccezione per i privilegi per spese di giustizia e per quelli di cui all'articolo 2751-bis del codice civile.

12. Il privilegio è annotato presso gli uffici dei registri immobiliari e gli uffici tavolari competenti in relazione al luogo in cui si trovano i beni, e nel registro di cui all'articolo 1524 del codice civile presso il tribunale competente in relazione al luogo ove ha sede l'impresa finanziata.

13. Il tribunale, con il procedimento previsto dall'articolo 41, comma 1-quinquies, anche su proposta dell'Agenzia, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell'attività dell'azienda sequestrata o confiscata, può impartire le direttive per la sua ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria nelle forme e alle condizioni previste dall'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Dopo il provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello provvede l'Agenzia."