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Proposta di modifica n. 1.130 ai ddl C.2352 , C.2690 , C.3223 , C.3385 , C.3986 , C.4068 , C.4088 , C.4092 , C.4128 , C.4142 , C.4166 , C.4177 , C.4182 , C.4183 , C.4240 , C.4262 , C.4265 , C.4272 , C.4273 , C.4281 , C.4284 , C.4287 , C.4309 , C.4318 , C.4323 , C.4326 , C.4327 , C.4330 , C.4331 , C.4333 , C.4363 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 03/06/17

  Apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 1» con il seguente:
  Art. 1. – 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale.
  2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico.
  Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, nelle circoscrizioni del territorio nazionale sono costituiti 308 collegi uninominali ripartiti in ciascuna circoscrizione sulla base della popolazione di cui all'articolo 3, comma 1. Le circoscrizioni sono altresì ripartite in cinquanta collegi plurinominali costituiti, di norma, dalla aggregazione del territorio di un numero di collegi uninominali da quattro a otto.
  3. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con metodo proporzionale.
   b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il secondo comma è soppresso.
   c) al comma 2, lettera a), capoverso «comma 2», sostituire le parole: il numero di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione nei collegi uninominali e il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali con le seguenti: , per ciascuna circoscrizione, il numero dei collegi uninominali e il numero di collegi plurinominali;
   d) sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. All'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «nei collegi plurinominali» sono sostituite dalle seguenti: «nei collegi uninominali e nei collegi plurinominali» e le parole: «nei singoli collegi plurinominali» sono sostituite dalle seguenti: «nei singoli collegi uninominali e nelle liste di candidati nei collegi plurinominali»;
   e) sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. All'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «delle liste di candidati nei collegi plurinominali» sono sostituite dalle seguenti: «dei candidati nei collegi uninominali e nelle liste dei collegi plurinominali»;
   f) al comma 7:
  1) sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nella circoscrizione, con l'indicazione dei candidati della lista in tutti i collegi uninominali e nei collegi plurinominali compresi nella circoscrizione, deve essere sottoscritta: da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti.»;
  2) sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Ogni lista di candidati dei collegi plurinominali all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico. Il numero dei candidati di ciascuna lista dei collegi plurinominali è pari a quattro. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature presentate da ogni lista nei collegi uninominali di ciascuna circoscrizione nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento con arrotondamento all'unità superiore, e nella successione interna delle liste circoscrizionali i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere»;
   g) sostituire il comma 9 con il seguente:
  9. All'articolo 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «nei collegi plurinominali» sono sostituite dalle seguenti: «nei collegi uninominali e nei collegi plurinominali».
   h) sostituire il comma 10 con il seguente:
  10. All'articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: «nei collegi plurinominali presentate» sono inserite le seguenti «dei candidati nei collegi uninominali»;
   i) al comma 12, capoverso n. 2), sostituire le parole: l'ordine da assegnare ai candidati nei collegi uninominali nonché alle liste ad essi collegati e ai relativi contrassegni con le seguenti: l'ordine da assegnare, in tutti i collegi uninominali delle circoscrizioni, alle liste e ai relativi contrassegni di lista;
   j) sostituire il comma 13 con il seguente:
  13. All'articolo 30, comma 1, numero 4), le parole: «le liste dei candidati del collegio plurinominale» sono sostituite dalle seguenti: «i nominativi dei candidati nei collegi uninominali e le liste dei candidati dei collegi plurinominali»;
   k) al comma 14, capoverso «Art. 31», sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati della lista del collegio plurinominale secondo il rispettivo ordine di presentazione con a fianco il contrassegno della lista di appartenenza, in un apposito rettangolo alla destra del quale, in un rettangolo di pari dimensioni, sono riportati il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. Secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 è stabilito con sorteggio l'ordine delle liste.;
   l) dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
  14-bis. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «In ciascuna sezione è sempre assicurata la presenza di un componente delle Forze di polizia che vigila sul corretto svolgimento delle operazioni elettorali fin dalla sua costituzione e in tutte le fasi della sua attività, fino al momento della comunicazione dei risultati della votazione, con particolare riferimento alla fase dello scrutinio»;
   m) al comma 15, capoverso «comma 2», sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il voto è valido a favore della lista e a favore del candidato nel collegio uninominale. Se l'elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nella circoscrizione e sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato del collegio uninominale il voto è considerato comunque valido.;
   n) sostituire il comma 17 con il seguente:
  17. L'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato;
   o) al comma 18, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
    c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «8-bis. I componenti delle Forze di polizia preposti, ai sensi dell'articolo 34, secondo comma, alla supervisione delle operazioni di sezione, prima delle operazioni di cui agli articoli 67 e 68 prendono in custodia tutte le matite e si accertano che i soggetti che trattano le schede elettorali durante le operazioni di spoglio non abbiano in mano penne, matite o altri strumenti potenzialmente idonei alla scrittura sulle schede»;
   p) dopo il comma 18 aggiungere il seguente:
  18-bis. All'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il comma 1 è sostituito dal seguente: «Sono nulli i voti contenuti in schede ove siano presenti scritte riferite a nomi, cognomi o cose, tali da far ritenere in modo inoppugnabile che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto»;
   q) sostituire il comma 20 con il seguente:
  20. L'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  «Art. 77. – 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
   a) per ciascun collegio uninominale determina la cifra elettorale di collegio di ciascun candidato. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato stesso nelle singole sezioni elettorali del collegio; per ciascun collegio uninominale determina il candidato che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale del collegio di seguito denominato “candidato primo del collegio”;
   b) determina la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista corrispondente alla cifra elettorale di collegio del candidato della lista;
   c) determina il totale dei voti validi del collegio. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali di collegio di tutte le liste;
   d) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio della lista stessa;
   e) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste;
   f) determina la cifra elettorale circoscrizionale percentuale di ciascuna lista. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per il totale dei voti validi della rispettiva circoscrizione;
   g) determina la cifra elettorale percentuale di ciascun candidato del collegio. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale di collegio di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio uninominale;
   h) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista nel collegio plurinominale, che include dapprima i candidati primi del collegio uninominale, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre elettorali percentuali, a seguire i candidati della lista del collegio plurinominale secondo il relativo ordine numerico e, infine, i restanti candidati nei collegi uninominali secondo l'ordine decrescente delle relative cifre elettorali;
   i) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della circoscrizione.»;

   t) sostituire il comma 21 con il seguente:
  21. L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  «Art. 83. – 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
   a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
   b) individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;
   c) procede al riparto di 617 seggi tra le liste di cui alla lettera b) in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 92, comma 1. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna lista per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
   d) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi della lettera b). A tale fine per ciascuna circoscrizione divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste per il numero di seggi da attribuire nella circoscrizione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per il quoziente elettorale circoscrizionale, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera c). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi della lettera c). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata o, in caso di parità, a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate, l'Ufficio prosegue, per la stessa lista eccedentaria, nell'ordine dei decimali crescenti, ad individuare un'altra circoscrizione, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario ed attribuirlo ad una lista deficitaria, nella medesima circoscrizione. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla lista deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.

  2. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.
  3. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, un apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta, un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di Cassazione.».
   u) sostituire il comma 22 con il seguente:
  22. L'articolo 83-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  Art. 83-bis. – 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio elettorale centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2, procede all'attribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi spettanti alle liste. A tal fine l'Ufficio determina il quoziente elettorale di collegio dividendo la somma delle cifre elettorali di collegio di tutte le liste per il numero dei seggi da attribuire nel collegio stesso. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista per tale quoziente di collegio. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi ad essa attribuito nella circoscrizione dall'Ufficio elettorale centrale nazionale. In caso negativo, determina la lista che ha il maggior numero di seggi eccedentari e, a parità di questi, la lista che tra queste ha ottenuto il seggio eccedentario con la minore parte decimale del quoziente; sottrae quindi il seggio a tale lista nel collegio in cui è stato ottenuto con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione e lo assegna alla lista deficitaria che ha il maggior numero di seggi deficitari e, a parità di questi, alla lista che tra queste ha la maggiore parte decimale del quoziente che non ha dato luogo alla assegnazione di seggio; il seggio è assegnato alla lista deficitaria nel collegio plurinominale in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata; ripete quindi, in successione, tali operazioni sino alla assegnazione di tutti i seggi eccedentari alle liste deficitarie.
   v) sostituire il comma 23 con il seguente:
  23. L'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  Art. 84. – 1. Al termine delle operazioni di cui agli articoli precedenti, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti in ciascun collegio plurinominale, dapprima i candidati primi del collegio uninominale, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre elettorali percentuali, a seguire i candidati della lista del collegio plurinominale secondo il relativo ordine numerico e, infine, i restanti candidati nei collegi uninominali secondo l'ordine decrescente delle relative cifre elettorali, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto ai sensi dell'articolo 83.

  2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in un collegio plurinominale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi a essa spettanti in quel collegio, l'Ufficio centrale circoscrizionale assegna i seggi alla lista negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la lista medesima abbia la maggior parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la lista medesima abbia la maggior parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente.
  3. Qualora, al termine delle operazioni di cui al comma 2, residuino ancora seggi da assegnare alla lista, l'Ufficio centrale nazionale, previa apposita comunicazione dell'ufficio centrale circoscrizionale, individua la circoscrizione in cui la lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e procede a sua volta ad apposita comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale competente. L'Ufficio centrale circoscrizionale provvede all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 2.
  4. Nell'effettuare le operazioni di cui al comma 2, in caso di parità della parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.
  5. Dell'avvenuta proclamazione effettuata ai sensi del presente articolo il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture-uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico;
   z) al comma 24, alla lettera a), sostituire il capoverso comma 1 con il seguente:
  1. Il deputato eletto in più liste dei collegi plurinominali è proclamato nel collegio plurinominale nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore cifra elettorale di collegio plurinominale percentuale.
    aa) sostituire il comma 25 con il seguente:
  25. L'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  Art. 86. – 1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, secondo quanto previsto dall'articolo 84, commi 1 e 2.
  2. Nel caso in cui una lista abbia già esaurito i propri candidati si procede con le modalità di cui all'articolo 84, commi 3 e 4.
  3. Nel caso in cui rimanga vacante il seggio del collegio uninominale della circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste si procede ad elezioni suppletive, secondo le disposizioni dell'articolo 21-ter, commi da 1 a 6, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in quanto applicabili.
    bb) dopo il comma 25 aggiungere il seguente:
  25-bis. La rubrica del titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituita dalla seguente: «Disposizioni speciali per la circoscrizione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste»;
    cc) sostituire i commi 28, 29 e 30 con il seguente:
  28. Gli articoli 93-bis, 93-ter e 93-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono abrogati.

  Conseguentemente, all'articolo 2, apportare le seguenti modifiche:
   a) sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, di seguito denominato «decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533», è sostituito dal seguente:
  Art. 1. – 1. Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, i seggi sono ripartiti tra le regioni a norma dell'articolo 57 della Costituzione sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.
  2. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dai commi 3 e 4, nelle circoscrizioni del territorio nazionale sono costituiti 154 collegi uninominali ripartiti in ciascuna circoscrizione sulla base della popolazione di cui al comma 1. Le circoscrizioni sono altresì ripartite in trenta collegi plurinominali costituiti, di norma, dalla aggregazione del territorio di un numero di collegi uninominali da quattro a sei.
  2-bis. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dal comma 3, l'assegnazione dei seggi alle liste nelle regioni è effettuata con metodo proporzionale, a norma degli articoli 16, 16-bis e 17.
  3. La regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste è costituita in unico collegio uninominale.
   b) sostituire il comma 4 con il seguente: All'articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali, con l'indicazione dei candidati della lista in tutti i collegi uninominali compresi nei collegi plurinominali, deve essere sottoscritta: a) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni fino a 500.000 abitanti; b) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; c) da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni di cui alle lettere a), b) e c) è ridotto alla metà.»
   1) Il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Ogni lista di candidati dei collegi plurinominali, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico. Il numero dei candidati di ciascuna lista dei collegi plurinominali è pari a quattro. Nella regione Molise, la lista è composta da un candidato.»
   c) al comma 5, lettera a), sostituire le parole: per ciascun collegio uninominale della circoscrizione, l'ordine da assegnare ai candidati nei collegi uninominali nonché alle liste ad essi collegati e ai relativi contrassegni con le seguenti: il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi uninominali della regione, alle liste e ai relativi contrassegni di lista.
   d) al comma 6:
    1) al capoverso «Art. 14», comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il voto è valido a favore della lista del collegio plurinominale e a favore del candidato nel collegio uninominale.»;
    2) al capoverso «Art. 14, comma 2, sostituire le parole: «59 e 59-bis», con le seguenti: «58, comma 2, ultimo periodo, e 59»;
   e) sostituire il comma 7 con il seguente: 7. L'articolo 16 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dai seguenti:
  Art. 16. – 1. L'Ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni previste dall'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente, procede alle seguenti operazioni:
    a) per ciascun collegio uninominale determina la cifra elettorale di collegio di ciascun candidato. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato stesso nelle singole sezioni elettorali del collegio; per ciascun collegio uninominale determina il candidato che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale del collegio di seguito denominato «candidato primo del collegio;
    b) determina la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista, corrispondente alla cifra elettorale di collegio del candidato della lista;
    c) determina il totale dei voti validi del collegio. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali di collegio di tutte le liste;
    d) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale;
    e) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio della lista stessa;
    f) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le liste;
    g) determina la cifra elettorale regionale percentuale di ciascuna lista. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale regionale di ciascuna lista per il totale dei voti validi della rispettiva regione;
    h) determina la cifra elettorale percentuale di ciascun candidato del collegio. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale di collegio di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio uninominale;
    i) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista nel collegio plurinominale, che include dapprima i candidati primi del collegio uninominale, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre elettorali percentuali, a seguire i candidati della lista del collegio plurinominale secondo il relativo ordine numerico e, infine, i restanti candidati nei collegi uninominali secondo l'ordine decrescente delle relative cifre elettorali;
    l) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della circoscrizione.

  Art. 16-bis. L'Ufficio elettorale centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali regionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
   a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali regionali conseguite nelle singole regioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
   b) individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi;
   c) comunica agli Uffici elettorali regionali, a mezzo di estratto del verbale, l'elenco delle liste individuate ai sensi della lettera b).

   f) il comma 8 è sostituito dal seguente: L'articolo 17 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dai seguenti:
  Art. 17. – 1. L'Ufficio elettorale regionale procede quindi all'assegnazione dei seggi spettanti nella regione fra le liste individuate dall'Ufficio elettorale centrale nazionale ai sensi dell'articolo 16-bis, lettera b), e incluse nell'elenco di cui all'articolo 16-bis, lettera c). A tal fine l'Ufficio divide il totale delle cifre elettorali regionali di ciascuna lista ammessa al riparto per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. L'Ufficio procede quindi alla distribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto. A tale fine per ciascun collegio plurinominale divide la somma delle cifre elettorali di collegio delle liste per il numero di seggi da attribuire nel collegio, ottenendo così il quoziente elettorale di collegio. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna lista per il quoziente elettorale regionale, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso di parità, alle liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi plurinominali a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi della lettera a). In caso negativo, determina la lista che ha il maggior numero di seggi eccedentari e, a parità di questi, la lista che tra queste ha ottenuto il seggio eccedentario con la minore parte decimale del quoziente; sottrae quindi il seggio a tale lista nel collegio in cui è stato ottenuto con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione e lo assegna alla lista deficitaria che ha il maggior numero di seggi deficitari e, a parità di questi, alla lista che tra queste ha la maggiore parte decimale del quoziente che non ha dato luogo alla assegnazione di seggio; il seggio è assegnato alla lista deficitaria nel collegio plurinominale in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata; ripete quindi, in successione, tali operazioni sino alla assegnazione di tutti i seggi eccedentari alle liste deficitarie.
  2. L'Ufficio elettorale regionale proclama eletti in ciascun collegio plurinominale, dapprima i candidati primi del collegio uninominale, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre elettorali percentuali, a seguire i candidati della lista del collegio plurinominale secondo il relativo ordine numerico e, infine, i restanti candidati nei collegi uninominali secondo l'ordine decrescente delle relative cifre elettorali, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto ai sensi del comma 1.

  Art. 17-bis. – 1. Il senatore eletto in più liste è proclamato nel collegio plurinominale nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore cifra elettorale di collegio plurinominale percentuale.
  2. Il senatore eletto in un collegio uninominale e in una o più liste di collegio plurinominale si intende eletto nel collegio uninominale».
   h) sostituire il comma 9 con il seguente:
  
9. L'articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:
  Art. 19. – 1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima regione, al candidato della medesima lista segue immediatamente l'ultimo secondo la graduatoria di cui all'articolo 16, comma 1, lettera h).
  2. Qualora la lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuirle il seggio rimasto vacante, si applica quanto previsto dagli articoli 84 e 86 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.».
   i) dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. La rubrica del titolo VII è sostituita dalla seguente: «Disposizioni speciali per la circoscrizione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste»;
   l) sostituire il comma 10, con il seguente:
  10. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) all'alinea, le parole: «e nei collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige» sono soppresse;
    2) l'ultimo periodo della lettera a) è soppresso;
    3) dopo la lettera a) è inserita la seguente:
   a-bis) nella regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste i partiti ed i gruppi politici organizzati di cui all'articolo 8 presentano candidati ad essi collegati nel collegio uninominale. Alla presentazione delle candidature nel collegio uninominale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 93-bis, comma 3, primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo, nonché le disposizioni dei commi 4 e 6 del medesimo articolo del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. La dichiarazione di presentazione della candidatura deve essere depositata, dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno anteriore a quello dell'elezione, presso la cancelleria del tribunale di Aosta;»
    4) la lettera b) è abrogata;
    5) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
   c) nel collegio uninominale, la scheda per la votazione reca in un riquadro il contrassegno del partito o gruppo politico organizzato che presenta la candidatura ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera b-bis), con accanto, sulla destra, il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale. I contrassegni che contraddistinguono i candidati e i relativi riquadri sono posti in successione dall'alto in basso e da sinistra a destra secondo l'ordine stabilito con il sorteggio di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a). Qualora il medesimo candidato nel collegio uninominale sia contraddistinto da più contrassegni, tali contrassegni sono posti nella parte sinistra di un medesimo riquadro, in successione dall'alto in basso secondo l'ordine del citato sorteggio, e nella parte destra del medesimo riquadro, in posizione intermedia dall'alto in basso, sono posti il cognome e il nome del candidato nel collegio uninominale;»;
    6) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  1-bis. L'elettore esprime un voto unico, tracciando un unico segno sul contrassegno del gruppo di candidati prescelto. Il voto espresso in favore del gruppo ovvero di uno dei gruppi di candidati cui è collegato il candidato nel collegio uninominale è espresso anche in favore del candidato nel collegio uninominale. Il voto espresso contrassegnando il nominativo del candidato nel collegio uninominale è un voto espresso anche in favore del gruppo di candidati cui questi è collegato, quando il candidato è collegato ad una solo gruppo di candidati. Il voto espresso contrassegnando il nominativo del candidato nel collegio uninominale collegato a più gruppi è voto valido in favore del candidato medesimo ma non è attribuito ad alcun gruppo cui questi è collegato.
  1-ter. I voti espressi nel collegio della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per ciascun gruppo di candidati sono computati dell'Ufficio elettorale centrale nazionale nella determinazione della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista avente il medesimo contrassegno del gruppo di candidati, ai fini della determinazione del numero di voti considerato come soglia di accesso alla ripartizione dei seggi.
   m) sostituire il comma 11 con il seguente:
  11. Gli articoli 20-bis e 21-bis del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono abrogati»;
   n) sopprimere il comma 13;
   o) dopo il comma 13 aggiungere il seguente:
  13-bis. All'articolo 21-ter del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533:
    1) al comma 1, le parole: «o in uno dei collegi uninominali del Trentino-Alto Adige» sono soppresse;
    2) il comma 7 è abrogato.

  Conseguentemente, sostituire l'articolo 3 con i seguenti:

Art. 3.
(Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali).

  1. Per l'elezione della Camera dei deputati, il Governo è delegato ad adottare, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituita dalla presente legge, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) fatto salvo quanto stabilito per la circoscrizione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 308 collegi uninominali ripartiti in ciascuna circoscrizione in numero proporzionale alla rispettiva popolazione determinata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, come riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'istituto nazionale di statistica;
   b) con esclusione della circoscrizione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in ciascuna delle altre circoscrizioni del territorio nazionale sono costituiti 50 collegi plurinominali formati dalla aggregazione di un numero da quattro a otto collegi uninominali costituiti nella circoscrizione;
   c) la popolazione di ciascun collegio uninominale può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione di non oltre il 15 per cento in eccesso o in difetto;
   d) con esclusione delle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in ciascuna delle altre circoscrizioni del territorio nazionale sono costituiti collegi plurinominali formati dalla aggregazione di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, con le modalità di cui alla lettera a), un numero non inferiore a due e non superiore a quattro dei seggi da attribuire ai sensi degli articoli 83 e 83-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Uno dei seggi assegnati alla circoscrizione Molise è attribuito ai sensi dei citati articoli 83 e 83-bis. In ciascuna circoscrizione il numero dei collegi plurinominali è determinato di norma aggregando il territorio di tre ovvero quattro collegi uninominali contigui, salvo che non sia altrimenti necessario per completare l'aggregazione di tutti i collegi uninominali costituiti nella circoscrizione;
   e) nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol, in base ai princìpi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277, i collegi uninominali sono determinati assicurando che il territorio di nessun collegio sia compreso in più di una circoscrizione provinciale;
   f) nella circoscrizione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi uninominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

  2. Con il medesimo decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo è delegato a determinare i collegi uninominali e i collegi plurinominali ai fini dell'elezione del Senato della Repubblica, nell'ambito di ciascuna regione, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) fatto salvo quanto stabilito per la circoscrizione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, nelle restanti regioni del territorio nazionale per l'elezione del Senato della Repubblica sono costituiti 154 collegi uninominali. Nella regione Molise è costituito un collegio uninominale. I restanti collegi uninominali sono ripartiti nelle altre regioni in numero proporzionale alla rispettiva popolazione determinata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, come riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'istituto nazionale di statistica;
   b) i collegi uninominali sono costituiti in ciascuna regione in numero determinato, di norma, dalla aggregazione di due collegi uninominali contigui costituiti per l'elezione della Camera dei deputati ai sensi del comma 1, salvo che non sia altrimenti necessario per il minore numero dei collegi uninominali costituiti per l'elezione della Camera dei deputati, ovvero per completare l'aggregazione di tutti i collegi uninominali costituiti per l'elezione della Camera dei deputati in collegi uninominali per l'elezione del Senato della Repubblica;
   c) con esclusione della circoscrizione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in ciascuna delle altre regioni sono costituiti trenta collegi plurinominali formati dall'aggregazione, di norma, di un numero da quattro a sei collegi uninominali contigui;
   d) nella aggregazione dei collegi contigui sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio che si costituisce e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai princìpi e criteri direttivi indicati nella presente lettera, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;
   e) nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, in base ai princìpi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277, i collegi uninominali sono determinati assicurando che il territorio di nessun collegio sia compreso in più di una circoscrizione provinciale;
   f) nella regione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi uninominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

  3. Ai fini della predisposizione degli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, il Governo si avvale di una commissione composta dal presidente dell'istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci esperti in materia attinente ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
  4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 sono trasmessi alle Camere entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro quindici giorni dalla ricezione di ciascuno schema. Qualora il decreto legislativo non sia conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione.
  5. Si prescinde dal parere di cui al comma 4 qualora non sia espresso entro i termini ivi previsti.

Art. 4.
(Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459).

  1. Alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 2, le parole: «per corrispondenza» sono sostituite dalle seguenti: «presso apposite sedi distribuite sul territorio, individuate dalle rappresentanze diplomatiche e consolari dell'Italia nell'ambito delle rispettive circoscrizioni»;
   b) all'articolo 2, comma 1, le parole: «per corrispondenza» sono soppresse;
   c) all'articolo 4-bis, commi 1, 3 e 4, le parole: «per corrispondenza» sono soppresse;
   d) all'articolo 12:
    1) al comma 3, le parole «per corrispondenza» sono soppresse, e le parole: «la scheda elettorale e la relativa busta ed una busta affrancata recante» sono sostituite dalla seguente: «e»;
    2) al comma 4, il primo periodo è soppresso;
    3) al comma 5, le parole: «e una seconda scheda elettorale che deve comunque essere inviata secondo le modalità di cui ai commi 4 e 6 del presente articolo» sono soppresse;
    4) il comma 6 è sostituito dal seguente:
  6. L'elettore può esprimere il proprio voto non oltre le ore 16, secondo l'ora locale, del giovedì antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia;
    5) il comma 7 è sostituito dal seguente:
  7. I responsabili degli uffici consolari inviano senza ritardo all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero le schede elettorali, unitamente agli elenchi degli elettori ammessi al voto ai sensi della presente legge. Le buste sono inviate con una spedizione unica, per via aerea e con valigia diplomatica;
    6) il comma 8 è abrogato;
   e) all'articolo 13, comma 1, le parole: «per corrispondenza» sono soppresse;
   f) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:
  Art. 14. – 1. Le operazioni di scrutinio, cui partecipano i rappresentanti di lista, avvengono contestualmente alle operazioni di scrutinio dei voti espressi nel territorio nazionale.
  2. Insieme al plico contenente le schede elettorali trasmesse dalle rappresentanze diplomatiche e consolari, l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero consegna al presidente del seggio copia autentica degli elenchi di cui all'articolo 12, comma 7, dei cittadini aventi diritto all'espressione del voto nella ripartizione assegnata.
  3. Costituito il seggio elettorale, il presidente procede alle operazioni di scrutinio. Alle operazioni di scrutinio, di spoglio e di vidimazione delle schede si applicano le disposizioni previste dagli articoli 45, 67 e 68 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per quanto non diversamente disposto dalla presente legge;
   g) all'articolo 20, comma 1-bis, le parole: «per corrispondenza» sono soppresse.

  2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

Allegato 1

«Tabella A
(articolo 1, comma 2)

TABELLA A

CIRCOSCRIZIONE Sede Ufficio circoscrizionale
1 Piemonte 1 (provincia di Torino) Torino
2 Piemonte 2 (province di Vercelli, Novara, Cuneo, Asti, Alessandria, Biella, Verbano-Cusio-Ossola) Novara
3 Lombardia 1 (province di Milano e di Monza e
della Brianza)
Milano
4 Lombardia 2 (province di Varese, Como, Sondrio, Lecco, Bergamo, Brescia) Brescia
5 Lombardia 3 (province di Pavia, Cremona, Mantova, Lodi) Mantova
6 Trentino-Alto Adige Trento
7 Veneto 1 (province di Verona, Vicenza, Padova, Rovigo) Verona
8 Veneto 2 (province di Venezia, Treviso, Belluno) Venezia
9 Friuli-Venezia Giulia Trieste
10 Liguria Genova
11 Emilia-Romagna Bologna
12 Toscana Firenze
13 Umbria Perugia
14 Marche Ancona
15 Lazio 1 (provincia di Roma) Roma
16 Lazio 2 (province di Viterbo, Rieti, Latina, Frosinone) Frosinone
17 Abruzzo L'Aquila
18 Molise Campobasso
19 Campania 1 (provincia di Napoli) Napoli
20 Campania 2 (province di Caserta, Benevento, Avellino, Salerno) Benevento
21 Puglia Bari
22 Basilicata Potenza
23 Calabria Catanzaro
24 Sicilia 1 (province di Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta) Palermo
25 Sicilia 2 (province di Messina, Catania, Ragusa, Siracusa, Enna) Catania
26 Sardegna Cagliari
27 Valle d'Aosta Aosta

Tabella A-bis

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI     

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Tabella A-ter
MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI     

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