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Proposta di modifica n. 1.228 ai ddl C.2352 , C.2690 , C.3223 , C.3385 , C.3986 , C.4068 , C.4088 , C.4092 , C.4128 , C.4142 , C.4166 , C.4177 , C.4182 , C.4183 , C.4240 , C.4262 , C.4265 , C.4272 , C.4273 , C.4281 , C.4284 , C.4287 , C.4309 , C.4318 , C.4323 , C.4326 , C.4327 , C.4330 , C.4331 , C.4333 , C.4363 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 03/06/17

  Al comma 1, capoverso «Art. 1.», comma 1, aggiungere in fine le parole: salvo nei collegi uninominali nei quali nessun candidato ha raggiunto la metà più uno dei voti validamente espressi, per i quali si tiene un secondo turno.

  Conseguentemente:
   1. al comma 14, capoverso «Art. 31.», aggiungere, in fine, il seguente comma:
  «3. Le schede per il secondo turno, con riferimento ai collegi uninominali ove si svolga, reca il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale, scritti entro un apposito rettangolo alla destra del quale, in quadrati di pari dimensioni, sono riportati il contrassegno delle liste cui il candidato è collegato. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. Secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 è stabilito con sorteggio l'ordine dei candidati uninominali sulle schede.»;
   2. dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
  15-bis. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 dopo il comma 2 è inserito il seguente:
   «2-bis. Al secondo turno, l'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nominativo del candidato nel collegio uninominale ovvero sul quadrato contenente il contrassegno di una lista collegata. Non è valido il voto espresso tracciando un segno sul simbolo di una lista non collegata al candidato per il quale sia stato espresso il voto».;
   3. al comma 20, capoverso «Art. 77.» lettera a), sostituire le parole: che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi con le seguenti: che abbia ottenuto la metà più uno dei voti validamente espressi e aggiungere, in fine, le seguenti lettere:
   «a-bis) qualora nessun candidato sia proclamato eletto in base alle disposizioni di cui alla precedente lettera, si procede a un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella in cui si è svolto il primo turno. Sono ammessi al secondo turno i due candidati che al primo turno hanno ottenuto il maggior numero di voti validi nonché tutti gli altri candidati che abbiano ottenuto un numero di voti validi superiori al 12,5 per cento degli aventi diritto al voto nel collegio;
   a-ter) in caso di decesso o impedimento permanente di uno dei candidati ammessi al secondo turno, subentra il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi immediatamente successivo;
   a-quater) al secondo turno elettorale è proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il più giovane, per età anagrafica».