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Proposta di modifica n. 1.230 ai ddl C.2352 , C.2690 , C.3223 , C.3385 , C.3986 , C.4068 , C.4088 , C.4092 , C.4128 , C.4142 , C.4166 , C.4177 , C.4182 , C.4183 , C.4240 , C.4262 , C.4265 , C.4272 , C.4273 , C.4281 , C.4284 , C.4287 , C.4309 , C.4318 , C.4323 , C.4326 , C.4327 , C.4330 , C.4331 , C.4333 , C.4363 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 03/06/17

  Apportare le seguenti modifiche:
   1. al comma 1, capoverso Art. 1, sopprimere il comma 3;
   2. dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è abrogato;
   3. sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  «1. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni di cui alla tabella A allegata al presente testo unico è effettuata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto Nazionale di Statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro per l'interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.
  2. A tale fine, il numero dei residenti nell'intero territorio nazionale è diviso per 618, trascurando la parte frazionaria. Tale risultato rappresenta il quoziente nazionale per l'assegnazione di un seggio. Quindi, per ciascuna circoscrizione, il numero dei residenti nella circoscrizione è diviso per il quoziente nazionale per l'assegnazione di un seggio. Il divisore intero ottenuto da tale divisione rappresenta il numero di seggi attribuiti a ciascuna circoscrizione. I seggi eventualmente residui sono attribuiti sulla base della graduatoria dei più alti resti.
  3. Se, terminate tali operazioni, vi siano circoscrizioni cui non è assegnato alcun seggio, ad esse ne è attribuito uno d'ufficio. Qualora vengano attribuiti uno o più seggi d'ufficio, l'assegnazione dei seggi alle altre circoscrizioni avviene sulla base del comma 2. Il quoziente elettorale per l'assegnazione di un seggio è però ottenuto dividendo il numero dei residenti in tali circoscrizioni per il risultato della sottrazione a 618 dei seggi assegnati d'ufficio.
  4. Con il medesimo decreto ogni circoscrizione è altresì suddivisa in un numero di collegi uninominali pari al numero dei seggi assegnati alla circoscrizione stessa diviso per due e approssimato per difetto.»;
   4. dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. 1. L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  «1. Presso la Corte d'appello o il Tribunale nella cui giurisdizione è il Comune capoluogo della circoscrizione è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio centrale circoscrizionale, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal Presidente della Corte d'appello o del Tribunale.
  2. Ai fini del precedente comma, s'intende capoluogo della circoscrizione il comune più popoloso della circoscrizione che sia sede di Corte d'Appello o, in mancanza, di Tribunale. Qualora anche questo mancasse, capoluogo della circoscrizione è il comune capoluogo della Regione nella quale la circoscrizione è inserita.»;
   5. sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  «1. I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste di candidati nelle circoscrizioni e nei collegi uninominali, debbono depositare presso il Ministero dell'interno il proprio statuto di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, e il contrassegno col quale dichiarano di voler distinguere le liste medesime nelle singole circoscrizioni e nei singoli collegi uninominali. All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato.»;
   6. sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. All'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «nei collegi plurinominali della circoscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «nelle circoscrizioni e nei collegi uninominali della circoscrizione».;
   7. al comma 7, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nella circoscrizione, con l'indicazione dei candidati della lista in tutti i collegi uninominali compresi nella circoscrizione, deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella medesima circoscrizione. È vietato il collegamento con più di una lista.»;
   8. al comma 7, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. In ogni circoscrizione ciascuna lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico. Il numero dei candidati non può essere inferiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore, né superiore al limite massimo di seggi assegnati alla circoscrizione. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature presentate da ciascuna lista nelle circoscrizioni nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento con arrotondamento all'unità superiore.»;
   9. al comma 8, capoverso Art. 19, comma 1, sostituire le parole: nei collegi plurinominali o uninominali con le seguenti: nelle circoscrizioni o nei collegi uninominali;
   10. al comma 8, capoverso Art. 19, comma 2, sostituire le parole: collegi plurinominali con la seguente: circoscrizioni;
   11. al comma 8, capoverso Art. 19, comma 4, sostituire le parole: nei collegi plurinominali con le seguenti: nelle circoscrizioni;
   12. sostituire il comma 9 con il seguente:
  9. Il comma 1 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  «1. Le liste dei candidati nelle circoscrizioni corredate dall'indicazione dei candidati a ciascuna di esse collegati in ciascun collegio uninominale della circoscrizione devono essere presentate per ciascuna circoscrizione alla Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale capoluogo della circoscrizione, dalle ore 8 del 35o giorno alle ore 20 del 34o giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.»;
   13. sostituire il comma 10 con il seguente:
  10. All'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «nei collegi plurinominali» sono sostituite dalle seguenti: «nelle circoscrizioni e nei collegi uninominali della circoscrizione».;
   14. sostituire il comma 13 con il seguente:
  13. All'articolo 30, comma 1, numero 4) del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «del collegio plurinominale» sono sostituite dalle seguenti: «della circoscrizione e i nominativi dei candidati nei collegi uninominali».;
   15. al comma 14, capoverso Art. 31., comma 2, sostituire le parole: nel collegio plurinominale con le seguenti: nella circoscrizione;
   16. al comma 15 sostituire le parole: nel collegio plurinominale con le seguenti: nella circoscrizione;
   17. al comma 17 sostituire le parole: nel collegio plurinominale con le seguenti: nella circoscrizione;
   18. al comma 20, capoverso Art. 77, comma 1, lettera a), sostituire le parole: che ha ottenuto il maggior numero di voti validi con le seguenti: che risulta inserito nell'apposita lista redatta dall'Ufficio elettorale nazionale e trasmessa all'Ufficio elettorale circoscrizionale ai sensi dell'articolo 83;
   19. al comma 20, capoverso Art. 77, comma 1, sopprimere la lettera b);
   20. al comma 20, capoverso Art. 77, comma 1, lettera c), sostituire le parole: di collegio plurinominale della con le seguenti: individuali dei candidati nei collegi uninominali della circoscrizione collegati alla;
   21. al comma 21, capoverso Art. 83, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
   b-bis) per ciascun collegio uninominale, individua il candidato più votato collegato ad una delle liste di cui alla lettera b);
   b-ter) per ciascuna circoscrizione, individua il numero circoscrizionale dei seggi uninominali assegnati a candidati collegati a ciascuna delle liste ammesse al riparto proporzionale ai sensi della lettera b);
   22. al comma 21, capoverso Art. 83, comma 1, alla lettera c), sostituire la parola: 303 con la seguente: 617;
   23. al comma 21, capoverso Art. 83, comma 1, alla lettera c), sopprimere le parole:, fatto salvo quanto previsto agli articoli 92, comma 1, e 93-bis, comma 1, del presente testo unico;
   24. al comma 22, il capoverso Art. 83-bis, è sostituito dal seguente:
  Art. 83-bis. – 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2, procede come segue:
   a) verifica per ciascuna lista se il numero dei collegi uninominali nei quali i candidati alla stessa collegati risultano i più votati tra quelli collegati alle liste di cui all'articolo 83, lettera b), è superiore al numero dei seggi a questa assegnati secondo quanto comunicato dall'Ufficio centrale nazionale;
   b) se la verifica di cui alla lettera precedente ha dato esito positivo, partendo dalla lista che da tale operazione risulta avere il maggior numero di seggi eccedenti nei collegi uninominali e, a parità di questi da quella con la maggior cifra elettorale circoscrizionale, dopo aver calcolato la percentuale di voti ottenuti da ciascuno dei candidati di cui alla lettera precedente rispetto al totale dei voti validamente espressi nel relativo collegio, procede a stilare una graduatoria degli stessi ordinandoli secondo l'ordine decrescente di tali percentuali;
   c) procede quindi a proclamare eletti i candidati ricompresi in tale graduatoria nel limite del numero dei seggi assegnati secondo quanto comunicato dall'Ufficio centrale nazionale nella circoscrizione alla lista cui questi sono collegati;
   d) individuati i collegi uninominali dei candidati collegati alla lista di cui alla lettera b) che non siano stati proclamati eletti e seguendo l'ordine crescente della graduatoria, proclama quindi eletti i candidati, tra quelli collegati alle liste di cui all'articolo 83, lettera b), risultati più votati in quegli stessi collegi collegati a una lista per la quale la verifica di cui alla lettera a) dia esito negativo, considerando i candidati proclamati eletti ai sensi della presente lettera alla stregua dei candidati più votati nei rispettivi collegi uninominali;
   e) quando la verifica di cui alla lettera a) dà esito negativo, per i collegi uninominali nei quali non siano state effettuate proclamazioni ai sensi delle lettere precedenti, procede a proclamare eletti i candidati risultati più votati collegati alle liste di cui all'articolo 83, lettera b);
   f) procede quindi per ciascuna lista a proclamare eletti i suoi candidati secondo l'ordine di lista in numero pari ai seggi ad essa assegnati ai sensi dell'articolo 83, lettera d), sottratti dei seggi per i quali nei collegi uninominali sono stati proclamati eletti candidati ad essa collegati.;
   25. al comma 23, sostituire il capoverso Art. 84 con il seguente:
  Art. 84. – 1. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi a essa spettanti in quella circoscrizione, l'Ufficio centrale circoscrizionale assegna i seggi alla lista nelle altre circoscrizioni in cui la lista medesima abbia la maggior parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti nelle altre circoscrizioni in cui la lista medesima abbia la maggior parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente.
  2. Nell'effettuare le operazioni di cui al comma precedente, in caso di parità della parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.
  3. Dell'avvenuta proclamazione effettuata ai sensi del presente articolo il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture-uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico.;
   26. al comma 24, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Il deputato eletto in più circoscrizioni è proclamato eletto nella circoscrizione nella quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore percentuale di voti validi rispetto al totale dei voti validi della circoscrizione.»;
   27. al comma 24, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Il deputato eletto in un collegio uninominale e in una o più circoscrizioni si intende eletto nel collegio uninominale.»;
   28. al comma 25, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, in una circoscrizione è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato primo dei non eletti.»;
   29. al comma 25, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) al comma 2 le parole «, commi 2, 3 e 4» sono soppresse;
   30. al comma 25, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) nel caso in cui rimanga vacante il seggio della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste si procede ad elezioni suppletive;
   31. al comma 25, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   c) il comma 3-bis) è sostituito dal seguente:
  «3-bis. Nel caso in cui rimanga vacante un seggio attribuito in un collegio uninominale, il seggio è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato che, nella lista ad esso collegata, segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista.»;
   32. sostituire il comma 26 con il seguente:
  26. L'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:
  «Art. 92. – L'elezione uninominale nel Collegio “Valle d'Aosta”, agli effetti dell'articolo 22 del decreto legislativo 7 settembre 1945, n. 545, è regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, e con le modificazioni seguenti:
   1) alla “Valle d'Aosta” spetta un solo deputato;
   2) la candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta, anche in atti separati, da non meno di 300 e non più di 600 elettori del collegio. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della dichiarazione è ridotto della metà;
   3) la dichiarazione di candidatura dev'essere depositata, dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno anteriore a quello dell'elezione, insieme con il contrassegno di ciascun candidato, presso la Cancelleria del Tribunale di Aosta;
   4) la votazione ha luogo con scheda stampata a cura del Ministero dell'interno, secondo il modello stabilito dalla legge. L'elettore, per votare, traccia un segno, con la matita copiativa, sul contrassegno del candidato da lui prescelto o comunque nel rettangolo che lo contiene. Una scheda valida rappresenta un voto individuale.»;
   33. sostituire il comma 27 con il seguente:
  27. L'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:
  «Art. 93. – Il Tribunale di Aosta, costituito ai sensi dell'articolo 13, con l'intervento di tre magistrati, ha le funzioni di Ufficio centrale elettorale. È proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità è proclamato eletto il candidato più anziano di età.»;
   34. sostituire i commi 28, 29 e 30 con il seguente:
  28. Gli articoli 93-bis, 93-ter e 93-quater del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono abrogati.;
   35. sostituire il comma 31 con il seguente:
  31. Le tabelle A, A-bis e A-ter allegate al presente Testo unico, sono sostituite dalle tabelle A, A-bis e A-ter di cui all'Allegato 1 alla presente legge.

  Conseguentemente, all'Allegato 1, anteporre la seguente tabella:

«Tabella A

CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI

1) Val d'Aosta/Vallèe d'Aoste (regione autonoma della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste)
2) Torino (provincia di Torino)
3) Piemonte settentrionale (province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli)
4) Piemonte meridionale (province di Cuneo, Asti e Alessandria)
5) Liguria (regione Liguria)
6) Milano-Monza (province di Milano e Monza-Brianza)
7) Lombardia settentrionale (province di Varese, Como, Lecco e Sondrio)
8) Lombardia orientale (province di Bergamo e Brescia)
9) Lombardia meridionale (province di Pavia, Lodi, Cremona e Mantova)
10) Trentino Alto Adige/Südtirol (regione autonoma del Trentino Alto Adige/Südtirol)
11) Veneto occidentale (province di Verona e Vicenza)
12) Veneto orientale (province di Belluno, Treviso e Venezia)
13) Veneto meridionale (province di Padova e Rovigo)
14) Friuli Venezia Giulia (regione Friuli Venezia Giulia)
15) Emilia occidentale (province di Piacenza, Parma e Reggio Emilia)
16) Emilia orientale (province di Modena, Bologna e Ferrara)
17) Romagna (province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini)
18) Toscana interna (province di Pistoia, Prato, Firenze, Arezzo e Siena)
19) Toscana tirrenica (province di Massa-Carrara, Lucca, Pisa, Livorno e Grosseto)
20) Marche (regione Marche)
21) Umbria (regione Umbria)
22) Lazio settentrionale (province di Viterbo e Rieti)
23) Roma (provincia di Roma)
24) Lazio Meridionale (province di Frosinone e Latina)
25) Abruzzo (regione Abruzzo)
26) Molise (regione Molise)
27) Caserta (provincia di Caserta)
28) Campania appenninica (province di Avellino e Benevento)
29) Napoli (provincia di Napoli)
30) Salerno (provincia di Salerno)
31) Foggia (provincia di Foggia)
32) Puglia centrale (province di Barletta-Andria-Trani e Bari)
33) Puglia meridionale (province di Taranto, Brindisi e Lecce)
34) Basilicata (regione Basilicata)
35) Calabria settentrionale (province di Cosenza, Crotone e Catanzaro)
36) Calabria meridionale (province di Vibo Valentia e Reggio Calabria)
37) Sicilia occidentale (province di Trapani e Palermo)
38) Messina (provincia di Messina)
39) Sicilia centrale (province di Agrigento, Caltanissetta e Enna)
40) Sicilia orientale (province di Catania, Siracusa, Ragusa)
41) Sardegna settentrionale (province di Sassari, Olbia-Tempio, Oristano e Nuoro)
42) Sardegna meridionale (province di Medio Campidano, Carbonia-Iglesias, Cagliari e Ogliastra).

  Conseguentemente, nell'articolo 3, sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Per l'elezione della Camera dei deputati, il Governo è delegato ad adottare, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) nelle circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti collegi uninominali pari al numero dei seggi assegnati alla circoscrizione stessa ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 diviso per due e approssimato per difetto;
   b) la popolazione di ciascun collegio uninominale può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione di non oltre il 15 per cento in eccesso o in difetto;
   c) nella formazione dei collegi uninominali sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi uninominali, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai princìpi e criteri direttivi di cui al presente comma, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;
   d) nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol, in base ai princìpi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277, i collegi uninominali sono determinati assicurando che il territorio di nessun collegio sia compreso in più di una circoscrizione provinciale;
   e) nella circoscrizione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi uninominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.