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Proposta di modifica n. 1.126 ai ddl C.2352 , C.2690 , C.3223 , C.3385 , C.3986 , C.4068 , C.4088 , C.4092 , C.4128 , C.4142 , C.4166 , C.4177 , C.4182 , C.4183 , C.4240 , C.4262 , C.4265 , C.4272 , C.4273 , C.4281 , C.4284 , C.4287 , C.4309 , C.4318 , C.4323 , C.4326 , C.4327 , C.4330 , C.4331 , C.4333 , C.4363 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 03/06/17

  Al comma 1, capoverso Art. 1, sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:
  3. È inoltre costituito un numero di collegi uninominali pari alla metà dei seggi da assegnare nel territorio nazionale, ripartiti in ciascuna circoscrizione sulla base della popolazione di cui all'articolo 3, comma 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2.
  4. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, l'assegnazione dei seggi alle liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con metodo proporzionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2.
  5. I seggi spettanti a ciascuna lista in ogni circoscrizione elettorale sono attribuiti ai candidati vincitori dei collegi uninominali e successivamente ai candidati presentati in liste circoscrizionali.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il comma 1-bis è abrogato.;
   al comma 3, sostituire il capoverso con il seguente:
  2. Ogni elettore dispone di:
   1) un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su una apposita scheda recante il contrassegno. L'elettore può altresì esprimere una o due preferenze; in caso di espressione di due preferenze, l'elettore deve scegliere candidati di sesso diverso;
   2) un voto per il candidato nel collegio uninominale, da esprimere su una diversa scheda recante il nome e il cognome di ciascun candidato, accompagnato dal contrassegno della lista di appartenenza.;
   dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. L'articolo 14-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  «1. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i partiti o gruppi politici organizzati depositano il programma elettorale.»;
   al comma 7, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «1. La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nella circoscrizione, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nella circoscrizione, deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella circoscrizione.»;
   al comma 7, sostituire la lettera c), con le seguenti:
   c) il comma 3 è sostituito dai seguenti:
  «3. Ogni lista circoscrizionale, all'atto della presentazione, è composta da un numero di candidati pari almeno alla metà del numero dei seggi assegnati nella circoscrizione e non superiore al numero dei seggi assegnati nella circoscrizione. Nella successione interna della lista circoscrizionale i candidati sono collocati, a pena di inammissibilità, secondo un ordine alternato di genere.
  3.1. Nel complesso delle candidature presentate da ogni lista nei collegi uninominali di ciascuna circoscrizione nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento con arrotondamento all'unità superiore, a pena di inammissibilità.»;
   al comma 12, sostituire il capoverso con il seguente:
   2) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi uninominali della circoscrizione, alle liste e ai relativi contrassegni di lista. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati, unitamente ai nominativi dei candidati nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-bis, comma 3, e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;
   al comma 14, capoverso Art. 31, sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. La scheda per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale riporta accanto ad ogni contrassegno due linee orizzontali per l'espressione delle preferenze. La scheda per la votazione dei candidati nei collegi uninominali riporta accanto ad ogni contrassegno il cognome ed il nome del rispettivo candidato. I contrassegni devono essere riprodotti nelle schede con il diametro di centimetri tre.»;
   al comma 15, sostituire il capoverso con il seguente:
  2. L'elettore senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita:
   1) sulla scheda per la scelta della lista, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque nel rettangolo che lo contiene. Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali; in caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo;
   2) sulla scheda per la votazione del candidato nel collegio uninominale, un segno sul cognome e nome del candidato prescelto o comunque nel rettangolo che lo contiene.;
   sostituire il comma 17 con il seguente:
  17. All'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, i commi 1 e 5 sono soppressi.;
   al comma 18, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
   a) al comma 3:
    1) al terzo periodo, dopo le parole: «o dei candidati cui è attribuita la preferenza» sono inserite le seguenti: «e il candidato al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale»;
    2) al quarto periodo, dopo le parole: «di preferenza» sono inserite le seguenti: «e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale»;
   b) al comma 3-bis, dopo le parole: «di preferenza» sono inserite le seguenti: «e di ciascun candidato nel collegio uninominale»;
   sostituire il comma 19 con il seguente:
  19. All'articolo 71, comma 1, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 dopo le parole: «di preferenza» sono inserite le seguenti: «e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale.;
   al comma 20, sostituire le lettere da a) ad e) con le seguenti:
   a) per ciascun collegio uninominale determina la cifra elettorale di collegio di ciascun candidato. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato stesso nelle singole sezioni elettorali del collegio; per ciascun collegio uninominale determina il candidato che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale del collegio di seguito denominato «vincitore del collegio»;
   b) determina la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista; tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio;
   b-bis) per ciascun collegio plurinominale, determina la cifra individuale di ciascun candidato. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti come primo o come secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali del collegio;
   b-ter) per ciascun collegio plurinominale, determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista;
   c) determina il totale dei voti validi del collegio. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali di collegio di tutte le liste;
   d) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio della lista stessa;
   e) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste;
   f) determina la cifra elettorale circoscrizionale percentuale di ciascuna lista. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per il totale dei voti validi della rispettiva circoscrizione;
   g) determina la cifra elettorale percentuale di ciascun candidato del collegio. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale di collegio di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio uninominale;
   h) per ciascuna lista, individua i vincitori del collegio, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre elettorali percentuali;
   i) per ciascuna lista, individua altresì i candidati nei collegi uninominali che non siano risultati vincitori nel collegio, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre elettorali percentuali;
   l) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della circoscrizione.;
   al comma 21, capoverso Art. 83, comma 1, lettera c), sostituire le parole: di 303 seggi con le seguenti: dei seggi e sostituire le parole: agli articoli 92, comma 1, e 93-bis, comma 1 con le seguenti: all'articolo 92, comma 1;
   sostituire il comma 22 con il seguente:
  22. L'articolo 83-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è soppresso;
   al comma 23, capoverso Art. 84, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
  1. Ricevuta da parte dell'Ufficio elettorale centrale nazionale la comunicazione di cui all'articolo 83, comma 2, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti i vincitori del collegio, individuati ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera h), nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto ai sensi dell'articolo 83.
  2. Nel caso in cui ad una lista siano attribuiti ai sensi dell'articolo 83 un numero di seggi superiore al numero dei vincitori nel collegio, gli ulteriori seggi sono assegnati ai candidati della lista circoscrizionale, secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera b-ter), e, ove residuino ulteriori seggi, ai candidati individuati ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera i).;
   al comma 24, lettera a) sostituire le parole da: in più collegi fino alla fine della lettera con le seguenti: nella circoscrizione nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore cifra elettorale circoscrizionale percentuale;
   al comma 24, lettera b), sostituire le parole: in uno o più collegi plurinominali con le seguenti: in una o più liste circoscrizionali;
   al comma 25 sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, secondo quanto previsto dall'articolo 84, commi 1 e 2.»;
   b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Nel caso in cui rimanga vacante il seggio del collegio uninominale della circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste si procede ad elezioni suppletive, secondo le disposizioni dell'articolo 21-ter, commi da 1 a 6, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in quanto applicabili.»;
   c) il comma 3-bis è soppresso;
   sostituire i commi 28, 29 e 30 con il seguente:
  28. I commi 93-bis, 93-ter e 93-quater sono soppressi.;
   dopo il comma 30 aggiungere il seguente:
  30-bis. La tabella A allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituita dalla Tabella A di cui all'allegato 01 della presente legge.

  Conseguentemente, all'articolo 2:
   sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, di seguito denominato «decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533», il comma 2 è sostituito dai seguenti:
  «2. Sono costituiti un numero di collegi uninominali pari alla metà dei seggi da assegnare nel territorio nazionale, ripartiti in ciascuna circoscrizione sulla base della popolazione di cui all'articolo 3, comma 1, fermo restando quanto previsto dai commi 3 e 4.
  2-bis. Fermo quanto previsto dai commi 3 e 4, l'assegnazione dei seggi alle liste nelle regioni è effettuata con metodo proporzionale, a norma degli articoli 16,16-bis e 17.
  2-ter. I seggi spettanti a ciascuna lista in ogni circoscrizione elettorale sono attribuiti ai candidati vincitori dei collegi uninominali e successivamente ai candidati presentati in liste circoscrizionali.»;
   al comma 2, sopprimere le parole: e in collegi plurinominali;
   al comma 4, sostituire la lettera a) con le seguenti:
   a) al comma 2, le parole: «La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere sottoscritta:» sono sostituite dalle seguenti: «La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nella regione, con l'indicazione dei candidati della lista in tutti i collegi uninominali compresi nella regione, deve essere sottoscritta:»;
   b) il comma 4 è sostituito dai seguenti:
  4. Ogni lista regionale, all'atto della presentazione, è composta da un numero di candidati pari almeno alla metà del numero dei seggi assegnati nella regione e non superiore al numero dei seggi assegnati nella regione. Nella successione interna della lista regionale i candidati sono collocati, a pena di inammissibilità, secondo un ordine alternato di genere.
  4-bis. Nel complesso delle candidature presentate da ogni lista nei collegi uninominali di ciascuna regione, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento con arrotondamento all'unità superiore, a pena di inammissibilità.;
   al comma 6, capoverso Art. 14, sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'elettore senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita:
   1) sulla scheda per la scelta della lista, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque nel rettangolo che lo contiene. Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali; in caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo;
   2) sulla scheda per la votazione del candidato nel collegio uninominale, un segno sul cognome e nome del candidato prescelto o comunque nel rettangolo che lo contiene.;
   al comma 7, sostituire i capoversi Art. 16 e Art. 16-bis con i seguenti:
  Art. 16. – 1. L'Ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni previste dall'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente, procede alle seguenti operazioni:
   a) per ciascun collegio uninominale determina la cifra elettorale di collegio di ciascun candidato. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato stesso nelle singole sezioni elettorali del collegio; per ciascun collegio uninominale determina il candidato che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale del collegio di seguito denominato «vincitore del collegio»;
   b) determina la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista; tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio;
   b-bis) per ciascun collegio plurinominale, determina la cifra individuale di ciascun candidato. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti come primo o come secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali del collegio;
   b-ter) per ciascun collegio plurinominale, determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista;
   c) determina il totale dei voti validi del collegio. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali di collegio di tutte le liste;
   d) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio della lista stessa;
   e) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le liste;
   f) determina la cifra elettorale regionale percentuale di ciascuna lista. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale regionale di ciascuna lista per il totale dei voti validi della rispettiva regione;
   g) determina la cifra elettorale percentuale di ciascun candidato del collegio. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale di collegio di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio uninominale;
   h) per ciascuna lista, individua i vincitori del collegio, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre elettorali percentuali;
   i) per ciascuna lista, individua altresì i candidati non vincitori del collegio, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre elettorali percentuali;
   l) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della circoscrizione.

  Art. 16-bis. – 1. L'Ufficio elettorale centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali regionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
   a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali regionali conseguite nelle singole regioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
   b) individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi;
   c) comunica agli Uffici elettorali regionali, a mezzo di estratto del verbale, l'elenco delle liste individuate ai sensi della lettera b).;
   al comma 8, sostituire il capoverso Art. 17 con il seguente:
  Art. 17. – 1. L'Ufficio elettorale regionale procede quindi all'assegnazione dei seggi spettanti nella regione fra le liste individuate dall'Ufficio elettorale centrale nazionale ai sensi dell'articolo 16-bis, lettera b), e incluse nell'elenco di cui all'articolo 16-bis, lettera c). A tal fine l'Ufficio divide il totale delle cifre elettorali regionali di ciascuna lista ammessa al riparto per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.
  2. L'Ufficio elettorale regionale proclama dunque eletti i candidati i candidati vincitori del collegio, individuati ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera h), nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto ai sensi del comma 1.
  3. Nel caso in cui ad una lista siano attribuiti ai sensi del comma 1 un numero di seggi superiore al numero dei candidati primi nel collegio, gli ulteriori seggi sono assegnati ai candidati della lista regionale, secondo la graduatoria di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b-ter), e, ove residuino ulteriori seggi, ai candidati individuati ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera i).;
   al comma 9, sostituire il capoverso Art. 19 con il seguente:
  Art. 19. – 1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell’àmbito della medesima regione, secondo quanto previsto dall'articolo 17.
  2. Qualora la lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuirle il seggio rimasto vacante, si applica quanto previsto dagli articoli 84 e 86 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

  Conseguentemente, aggiungere il seguente allegato:

Allegato 01

«Tabella A
(articolo 1, comma 2)

TABELLA A

CIRCOSCRIZIONE Sede Ufficio circoscrizionale
1 Piemonte (provincia di Torino) Torino
2 Piemonte 2 (province di Vercelli, Novara, Cuneo, Asti, Alessandria, Biella, Verbano-Cusio-Ossola) Novara
3 Lombardia 1 (province di Milano e di Monza e
della Brianza)
Milano
4 Lombardia 2 (province di Varese, Como, Sondrio, Lecco, Bergamo, Brescia) Brescia
5 Lombardia 3 (province di Pavia, Cremona, Mantova, Lodi) Mantova
6 Trentino-Alto Adige Trento
7 Veneto 1 (province di Verona, Vicenza, Padova, Rovigo) Verona
8 Veneto 2 (province di Venezia, Treviso, Belluno) Venezia
9 Friuli-Venezia Giulia Trieste
10 Liguria Genova
11 Emilia-Romagna Bologna
12 Toscana Firenze
13 Umbria Perugia
14 Marche Ancona
15 Lazio 1 (provincia di Roma) Roma
16 Lazio 2 (province di Viterbo, Rieti, Latina, Frosinone) Frosinone
17 Abruzzo L'Aquila
18 Molise Campobasso
19 Campania 1 (provincia di Napoli) Napoli
20 Campania 2 (province di Caserta, Benevento, Avellino, Salerno) Benevento
21 Puglia Bari
22 Basilicata Potenza
23 Calabria Catanzaro
24 Sicilia 1 (province di Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta) Palermo
25 Sicilia 2 (province di Messina, Catania, Ragusa, Siracusa, Enna) Catania
26 Sardegna Cagliari
27 Valle d'Aosta Aosta