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Proposta di modifica n. 1.45 ai ddl C.2352 , C.2690 , C.3223 , C.3385 , C.3986 , C.4068 , C.4088 , C.4092 , C.4128 , C.4142 , C.4166 , C.4177 , C.4182 , C.4183 , C.4240 , C.4262 , C.4265 , C.4272 , C.4273 , C.4281 , C.4284 , C.4287 , C.4309 , C.4318 , C.4323 , C.4326 , C.4327 , C.4330 , C.4331 , C.4333 , C.4363 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 03/06/17

  Al comma 3, capoverso, sostituire il comma 2, con i seguenti:
  2. La scheda per l'elezione del candidato nel collegio uninominale è quella stessa utilizzata per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi assegnati nei collegi plurinominali. Ogni elettore dispone di un voto per l'elezione del candidato nel collegio uninominale e di un voto per la scelta di una lista, ad esso collegata, ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.
  3. Sulla scheda è riportato il nome del candidato nel collegio uninominale e i contrassegni della lista o delle liste ad esso collegate, corredati dei nomi dei candidati nel collegio plurinominale.

  Conseguentemente, al comma 14, capoverso «Art. 31», comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: In caso di collegamento di più liste con il medesimo candidato nel collegio uninominale, il nome e il cognome di quest'ultimo è posto al centro del primo rettangolo;

  sostituire il comma 15 con il seguente:
  15. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il suo voto per uno dei candidati nel collegio uninominale tracciando un segno nel relativo rettangolo. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste e per i candidati nel collegio plurinominale, collegate al candidato nel collegio uninominale prescelto, tracciando un segno sul simbolo della lista o sui nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista, il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato nel collegio uninominale ad essa collegato.»;
   sostituire il comma 17, con il seguente:
  17. All'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, i commi da 1 a 5 sono sostituiti con i seguenti:
  «1. Se l'elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato uninominale, senza tracciare un segno su un contrassegno di lista, si intende che abbia votato per il solo candidato del collegio uninominale.
  2. Se l'elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato uninominale, e un segno su un contrassegno di una lista ad esso non collegata, il voto è nullo sia per il candidato nel collegio uninominale, sia per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale.
  3. Se l'elettore, nell'espressione del voto per la lista e per i candidati del collegio plurinominale, traccia un segno di voto a cavallo di due contrassegni di lista contigui, il voto per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale è nullo.
  4. Se l'elettore, nell'espressione del voto per la lista e per i candidati del collegio plurinominale traccia due o più segni di voto su diversi contrassegni di lista, collegati o meno allo stesso candidato nel collegio uninominale, il voto per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale è nullo.»
  Sostituire il comma 20 con il seguente:
  20. L'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  «Art. 77. – 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
   a) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato del collegio uninominale; tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale; proclama eletto in ciascun collegio uninominale, in conformità ai risultati accertati, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi;
   b) determina il totale dei voti validi di ciascuna lista nel collegio plurinominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale;
   c) determina il totale dei voti validi nel collegio plurinominale. Tale totale è dato dalla somma dei voti validi ottenuti nel collegio plurinominale da ciascuna lista;
   d) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale, detratto, per ciascun collegio uninominale in cui è stato eletto, ai sensi della lettera a), un candidato collegato alla medesima lista, il numero di voti pari quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero di voti, aumentati dell'unità e comunque non inferiore al venticinque per cento dei voti validamente espressi nel medesimo collegio, sempreché tale cifra non risulti superiore alla percentuale ottenuta dal candidato eletto; qualora il candidato eletto sia collegato a più liste di candidati, la detrazione avviene pro quota in misura proporzionale alla somma dei voti ottenuti da ciascuna delle liste suddette nell'ambito territoriale del collegio. A tale fine l'Ufficio centrale circoscrizionale moltiplica il totale dei voti conseguiti nelle singole sezioni del collegio da ciascuna delle liste collegate per il totale dei voti da detrarre, ai sensi della disposizione del secondo periodo, alle liste collegate, e divide il prodotto per il numero complessivo dei voti conseguiti da tali liste nel collegio; il numero dei voti da detrarre a ciascuna lista è dato dalla parte intera dei quozienti così ottenuti;
   e) determina il totale dei voti validi di ciascuna lista nella circoscrizione. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nei singoli collegi plurinominali;
   f) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma dei voti validi ottenuti nella circoscrizione conseguiti dalle liste;
   g) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio plurinominale della lista stessa;
   h) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista, nonché il totale dei voti validi della circoscrizione, ed il totale dei voti validi ottenuti nella circoscrizione da ciascuna lista.»;

  sostituire il comma 21 con il seguente:
  21. L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  «Art. 83. – 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
   a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
   b) determina il totale nazionale dei voti validi di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole circoscrizioni;
   c) individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;
   d) tra le liste di cui alla lettera c) procede al riparto dei 303 seggi, in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse, fatto salvo quanto previsto agli articoli 92, comma 1, e 93-bis, comma 1, del presente testo unico. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna lista per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
   e) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi della lettera c). A tale fine per ciascuna circoscrizione divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste per il numero di seggi da attribuire nella circoscrizione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per il quoziente elettorale circoscrizionale, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso di parità, alle liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera d). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi della lettera d). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla lista deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.

  2. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.
  3. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, un apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta, un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione.»;

  al comma 26, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) al primo periodo:
    1) le parole: «della cifra elettorale nazionale» sono sostituite con le seguenti: «del totale nazionale dei voti validi di ciascuna lista»;
    2) le parole: «e alla determinazione della lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale» sono soppresse.

  8. Al comma 30, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al punto a) è premesso il seguente: «0a) alla lettera c) sostituire le parole: “la cifra elettorale circoscrizionale” con le seguenti: “il totale dei voti validi nella circoscrizione di ciascuna lista”;
   b) al punto b), le parole: «lettere a), b) e c)» sono sostituite con le seguenti: «lettere b), c) e d)» e le parole: «la cifra elettorale» sono sostituite con le parole: «il totale dei voti validi».