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Proposta di modifica n. 1.43 ai ddl C.2352 , C.2690 , C.3223 , C.3385 , C.3986 , C.4068 , C.4088 , C.4092 , C.4128 , C.4142 , C.4166 , C.4177 , C.4182 , C.4183 , C.4240 , C.4262 , C.4265 , C.4272 , C.4273 , C.4281 , C.4284 , C.4287 , C.4309 , C.4318 , C.4323 , C.4326 , C.4327 , C.4330 , C.4331 , C.4333 , C.4363 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 03/06/17

  Al comma 3, sostituire il capoverso, con il seguente:
  3. La scheda per l'elezione del candidato nel collegio uninominale è quella stessa utilizzata per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi assegnati nei collegi plurinominali. Ogni elettore dispone di:
   1) un voto per l'elezione del candidato nel collegio uninominale;
   2) un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale;

  3. Sulla scheda è riportato il nome del candidato nel collegio uninominale e i contrassegni della lista o delle liste ad esso collegata, corredati dei nomi dei candidati nel collegio plurinominale.

  Conseguentemente:
   al comma 14, capoverso Art. 31, al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:
In caso di collegamento di più liste con il medesimo candidato nel collegio uninominale, il nome e il cognome di quest'ultimo è posto al centro del primo rettangolo;
   sostituire il comma 15 con il seguente:
  15. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il suo voto per uno dei candidati nel collegio uninominale tracciando un segno nel relativo rettangolo. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste e dei candidati nel collegio plurinominale, anche non collegata al candidato nel collegio uninominale prescelto tracciando un segno sul simbolo della lista o sui nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista, il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato nel collegio uninominale ad essa collegato»;
   sostituire il comma 17 con il seguente:
  17. All'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, i commi da 1 a 5 sono sostituiti con i seguenti:
  «1. Se l'elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato uninominale, senza tracciare un segno su un contrassegno di lista, si intende che abbia votato per il solo candidato del collegio uninominale;
  2. Se l'elettore, nell'espressione del voto per la lista e per i candidati del collegio plurinominale, traccia un segno di voto a cavallo di due contrassegni di lista contigui, il voto per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale è nullo;
  3. Se l'elettore, nell'espressione del voto per la lista e per i candidati del collegio plurinominale traccia due o più segni di voto su diversi contrassegni di lista, collegati o meno allo stesso candidato nel collegio uninominale, il voto per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale è nullo.