Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 1.118 ai ddl C.2352 , C.2690 , C.3223 , C.3385 , C.3986 , C.4068 , C.4088 , C.4092 , C.4128 , C.4142 , C.4166 , C.4177 , C.4182 , C.4183 , C.4240 , C.4262 , C.4265 , C.4272 , C.4273 , C.4281 , C.4284 , C.4287 , C.4309 , C.4318 , C.4323 , C.4326 , C.4327 , C.4330 , C.4331 , C.4333 , C.4363 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 03/06/17

  Al comma 3, capoverso, sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista. Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo.

  Conseguentemente, al medesimo articolo 1, comma 31, sostituire le parole: Tabelle A-bis, ovunque ricorrano, con le seguenti: Tabelle A, A-bis;
   nell'Allegato 1, aggiungere la seguente Tabella:

Tabella A
(comma 31)

CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI NAZIONALI:
   Piemonte 1 (comprendente la città metropolitana di Torino);
   Piemonte 2 (comprendente le altre province della regione);
   Lombardia 1 (comprende città metropolitana di Milano e la Provincia di Monza e Brianza);
   Lombardia 2 (comprendente le province di Bergamo, Brescia, Como, Sondrio, Varese e Lecco);
   Lombardia 3 (comprendente le province di Pavia, Lodi, Cremona e Mantova);
   Trentino-Alto Adige;
   Veneto 1 (comprendente le province di Padova, Verona, Vicenza e Rovigo);
   Veneto 2 (comprendente la città metropolitana di Venezia e le province Treviso e Belluno);
   Friuli-Venezia Giulia;
   Liguria;
   Emilia-Romagna;
   Toscana;
   Umbria;
   Marche;
   Lazio 1 (comprendente la città metropolitana di Roma);
   Lazio 2 (comprendente le altre province della regione);
   Abruzzo;
   Molise;
   Campania 1 (comprendente la città metropolitana di Napoli);
   Campania 2 (comprendente le altre province della regione);
   Puglia;
   Basilicata;
   Calabria;
   Sicilia 1 (comprendente le province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta e Trapani);
   Sicilia 2 (comprendente le province di Catania, Messina, Enna, Ragusa e Siracusa);
   Sardegna;
   Valle d'Aosta.»;
   al comma 14, capoverso articolo 31, sostituire il comma 2, con il seguente:
  2. Sulle schede l'ordine delle liste è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. Sulle schede sono altresì riportati e, accanto a ciascun contrassegno di lista, a destra, due linee orizzontali per l'indicazione delle eventuali preferenze;
   al comma 15, capoverso articolo 58, sopprimere le parole da: della lista a: plurinominale e dopo la parola: uninominale, aggiungere le seguenti: L'elettore può anche esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato prescelto, o quelli dei candidati prescelti, sulle apposite linee orizzontali.»;
   al comma 17, capoverso Art.59-bis, sopprimere le parole: e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale;
   al comma 18, capoverso articolo 68:
    a) alla lettera a), sostituire il n. 1), con il seguente:

    1) al terzo periodo, dopo la parola: «preferenza», sono aggiunte le seguenti: «e il cognome del candidato al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale»;
    b) sostituire la lettera b) con la seguente:
    b) al comma 3-bis, primo periodo, dopo al parola: «preferenza», sono aggiunte le seguenti: «e i voti di ciascun candidato nel collegio uninominale.»;
   sostituire il comma 19, con il seguente:
  19. All'articolo 71, comma 1, n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: «voti di preferenza», sono aggiunte le seguenti: «e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale.»;
   al comma 20, capoverso articolo 77, dopo la lettera d), inserire le seguenti lettere:
    d-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio plurinominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuito come primo e secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali del collegio;
    d-ter) per ciascun collegio plurinominale, determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista;
   Al comma 23, capoverso articolo 84:
   a) al comma 1, sostituire le parole: secondo l'ordine di presentazione, con le seguenti: in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato in ordine decrescente;
   b) al comma 2, primo e secondo periodo, sostituire le parole: «secondo l'ordine decrescente», con le seguenti: «in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato in ordine decrescente.»;
   al comma 24, capoverso Art. 85, lettera a), sostituire le parole da: la lista, fino a: collegio, con le seguenti: ha ottenuto il numero maggiore di preferenze.»;
   al comma 25, capoverso articolo 86, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) al comma 1, dopo la parola: «sopravvenuta», sono inserite le seguenti: «in un collegio plurinominale»;
   all'Allegato 1, sostituire la Tabella A-bis con la seguente:

Allegato 1
Tabella A-bis

.

   Conseguentemente, all'articolo 2:
    comma 6, capoverso art. 14, sostituire le parole da:
e i nominativi, fino a: plurinominale, con le seguenti:
  potendo anche esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo.»;
   al comma 7, capoverso art. 16, comma 2, dopo la lettera d), inserire le seguenti:
   «d-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio plurinominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuito come primo e secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali del collegio;
   d-ter) per ciascun collegio plurinominale, determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.;
   al comma 8:
   a)
al capoverso art. 17, dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Al termine delle operazioni di cui al comma 1, l'ufficio elettorale regionale proclama eletti in ciascun collegio, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato in ordine decrescente.»;
   b) al capoverso art. 17-bis, comma 1, sostituire le parole da: «nel quale la lista» fino a: «collegio», con le seguenti: «nel quale ha ottenuto il numero maggiore di preferenze.»;.
   All'Allegato 2 sostituire la Tabella A con la seguente:

Allegato 2
Tabella A

.