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Proposta di modifica n. 1.49 ai ddl C.2352 , C.2690 , C.3223 , C.3385 , C.3986 , C.4068 , C.4088 , C.4092 , C.4128 , C.4142 , C.4166 , C.4177 , C.4182 , C.4183 , C.4240 , C.4262 , C.4265 , C.4272 , C.4273 , C.4281 , C.4284 , C.4287 , C.4309 , C.4318 , C.4323 , C.4326 , C.4327 , C.4330 , C.4331 , C.4333 , C.4363 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 03/06/17

  Dopo il comma 5 inserire il seguente:
  5-bis. All'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il comma 2 è sostituito dai seguenti:
   2. I partiti o i gruppi politici organizzati che intendano appoggiare i medesimi candidati in tutti i collegi uninominali possono effettuare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento debbono essere reciproche.
  3. La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno.
  4. Gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 15, primo comma.

  Conseguentemente, al comma 7, lettera a), sostituire gli ultimi due periodi con i seguenti: Nel caso di collegamento del candidato nei collegi uninominali con più liste in coalizioni, ai sensi dell'articolo 14-bis, la presentazione della candidatura deve essere accompagnata da tutti i contrassegni delle liste collegate e dalla sottoscrizione dei rappresentanti di cui all'articolo 17 di tutte le liste collegate. Nel caso del collegamento nei collegi uninominali con più liste non in coalizione, la candidatura deve essere accompagnata da tutti i contrassegni delle liste collegate e dalla sottoscrizione dei rappresentanti di cui all'articolo 17 di tutte le liste collegate e deve essere, in ogni caso, il medesimo in tutti i collegi uninominali compresi nell'ambito del collegio plurinominale;

  Conseguentemente al comma 20, capoverso Art. 77 apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a) aggiungere, in fine le seguenti parole: «, indicando se si tratti di candidato collegato ad una coalizione di liste di cui all'articolo 14-bis»;
   b) alla lettera e) sostituire le parole: «nonché il totale dei voti validi della circoscrizione» con le seguenti: «il totale dei voti validi della circoscrizione, nonché le coalizioni di cui all'articolo 14-bis che abbiano ottenuto candidati eletti nei collegi uninominali».

  Conseguentemente al comma 21, capoverso Art. 83, comma 1, alla lettera b) apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: «il 5 per cento» con le seguenti: «il 3 per cento»;
   b) aggiungere infine le seguenti parole: «; determina il numero dei candidati uninominali eletti da ciascuna delle coalizioni di cui all'articolo 14-bis; individua le coalizioni di liste collegate ai sensi dell'articolo 14-bis che abbiano ottenuto a livello nazionale almeno 5 candidati eletti nei collegi uninominali e, all'interno di ciascuna di tali coalizioni, la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, ammettendola al riparto di cui al punto c).