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Proposta di modifica n. 14.68 al ddl S.1120 in riferimento all'articolo 14.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 15/11/13

INAMMISSIBILE

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

        «15-bis. Per il solo anno 2014 è sospesa l'applicazione dell'articolo 1, comma 441, della legge n. 228 del 24 dicembre 2012.

        15-ter. È soppresso il comma 11 dell'articolo 56-bis del decreto-legge n. 69 del 21 giugno 2013, convertito con modificazioni in legge n. 98 del 9 agosto 2013.

        15-quater. Entro il 30 giugno 2014 le Regioni comunicano al Ministero dell'Economia le rispettive decisioni in ordine al patto verticale incentivato di cui all'articolo 1, commi 122 e seguenti della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, per l'anno 2014. Le risorse rese disponibili dilla rinuncia all'attivazione da parte delle Regioni, viene portato proporzionalmente a riduzione degli obiettivi di patto tra gli enti locali delle Regioni che dichiarano di rinunciare al patto verticale incentivato.

        15-quinquies. Al comma 3, articolo 17 del decreto legislativo n. 68 del 6 maggio 2011, dopo le parole: «da indicare nel predetto modello», aggiungere le seguenti: «che sono messi a disposizione delle Province con accesso ai servizi di Anagrafe Tributaria attraverso le consuete convenzioni di cooperazione informatica».

        15-sexties. Il comma 443, articolo 1 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012 è così riformulato:

        ''443. In applicazione del secondo periodo del comma 6 dell'articolo 162 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, i proventi da alienazioni di beni patrimoniali disponibili possono essere destinati esclusivamente alla copertura di spese di investimento ovvero, in assenza di queste o per la parte eccedente, la riduzione del debito, comprese eventuali penali o commissioni previste l'estinzione anticipata del debito stesso''».