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Proposta di modifica n. 1.202 ai ddl C.2352 , C.2690 , C.3223 , C.3385 , C.3986 , C.4068 , C.4088 , C.4092 , C.4128 , C.4142 , C.4166 , C.4177 , C.4182 , C.4183 , C.4240 , C.4262 , C.4265 , C.4272 , C.4273 , C.4281 , C.4284 , C.4287 , C.4309 , C.4318 , C.4323 , C.4326 , C.4327 , C.4330 , C.4331 , C.4333 , C.4363 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 03/06/17

  Al comma 20, capoverso «Art. 77.», comma 1, lettera b), aggiungere in fine il seguente periodo:. Per ciascuno collegio uninominale e con riguardo alla lista collegata al candidato eletto, dalla somma testé menzionata è sottratto un numero di voti pari a quelli del candidato più votato nel collegio incrementato di una unità. Nel caso il candidato sia collegato con più liste, a ciascuna lista è sottratta una frazione di voti calcolata in proporzione ai voti, raccolti da ciascuna lista collegata, approssimandoli all'unità inferiore.

  Conseguentemente, al comma 21, capoverso «Art. 83.», lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: ai soli fini della presente lettera, aggiunge alle cifre elettorali circoscrizionali di ciascuna lista anche i voti che siano stati sottratti ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera b);.