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Proposta di modifica n. 2.58 ai ddl C.2352 , C.2690 , C.3223 , C.3385 , C.3986 , C.4068 , C.4088 , C.4092 , C.4128 , C.4142 , C.4166 , C.4177 , C.4182 , C.4183 , C.4240 , C.4262 , C.4265 , C.4272 , C.4273 , C.4281 , C.4284 , C.4287 , C.4309 , C.4318 , C.4323 , C.4326 , C.4327 , C.4330 , C.4331 , C.4333 , C.4363 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 03/06/17

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, sostituire il terzo e il quarto periodo con i seguenti: In tali collegi uninominali risulta eletto, in base alla cifra elettorale regionale di ciascuna lista e per il numero dei seggi da attribuire nella regione, il candidato che abbia conseguito, rispettivamente, la migliore posizione nel collegio e, a parità, la percentuale elettorale più elevata, proseguendo poi in ordine decrescente sulla base dei medesimi criteri, sino a concorrenza dei seggi da attribuire. Per l'assegnazione del restante numero di seggi, in ciascuna regione è istituito un collegio plurinominale, costituito dall'aggregazione dei collegi uninominali presenti nella regione, nel quale i seggi sono ripartiti con le modalità di cui al comma 1.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso Art. 1, sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. L'assegnazione dei seggi, sia alle liste nei collegi plurinominali, sia in quelli uninominali, è effettuata con metodo proporzionale ai sensi dell'articolo 17 del presente decreto legislativo. A tal fine si procede prima all'attribuzione dei seggi assegnati nei collegi plurinominali, e successivamente alla proclamazione degli eletti dei collegi uninominali.