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Proposta di modifica n. 2.30 ai ddl C.2352 , C.2690 , C.3223 , C.3385 , C.3986 , C.4068 , C.4088 , C.4092 , C.4128 , C.4142 , C.4166 , C.4177 , C.4182 , C.4183 , C.4240 , C.4262 , C.4265 , C.4272 , C.4273 , C.4281 , C.4284 , C.4287 , C.4309 , C.4318 , C.4323 , C.4326 , C.4327 , C.4330 , C.4331 , C.4333 , C.4363 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 03/06/17

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 8 del decreto legislativo n. 533 del 1993, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  2. I partiti o i gruppi politici organizzati che intendano appoggiare i medesimi candidati in tutti i collegi uninominali possono effettuare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento debbono essere reciproche.
  3. La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 dai soggetti di cui all'articolo 15, primo comma del citato decreto del Presidente della Repubblica. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno.

  Conseguentemente:
   a) al comma 4, lettera a), sostituire gli ultimi due periodi con i seguenti: Nel caso di collegamento del candidato nei collegi uninominali con più liste in coalizione, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, la presentazione della candidatura deve essere accompagnata da tutti i contrassegni delle liste collegate e dalla sottoscrizione dei rappresentanti di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 di tutte le liste collegate. Nel caso del collegamento nei collegi uninominali con più liste non in coalizione, la candidatura deve essere accompagnata da tutti i contrassegni delle liste collegate e dalla sottoscrizione dei rappresentanti di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 di tutte le liste collegate e deve essere, in ogni caso, il medesimo in tutti i collegi uninominali compresi nell'ambito del collegio plurinominale.
   b) al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:
   al capoverso «Art. 16»: 
   1) al comma 1 aggiungere infine il seguente periodo: «Indica, inoltre, se si tratti di candidato collegato ad una coalizione di liste di cui all'articolo 8, comma 2»;
   2) al comma 2, alla lettera d) le parole: «nonché il totale dei voti validi della regione» sono sostituite dalle seguenti: «il totale dei voti validi della regione, nonché le coalizioni di cui all'articolo 8, comma 2, che abbiano ottenuto candidati eletti nei collegi uninominali;
   3) al capoverso «Art. 16-bis», la lettera b) è sostituita dalla seguente: b) individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi. Determina il numero dei candidati uninominali eletti da ciascuna delle coalizioni di cui all'articolo 8, comma 2. Individua quindi, le coalizioni di liste collegate ai sensi dell'articolo 8, comma 2, che abbiano ottenuto a livello nazionale almeno 5 candidati eletti nei collegi uninominali e, all'interno di ciascuna di tali coalizioni, la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, ammettendola al riparto di cui al punto c).