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Articolo aggiuntivo n. 3.015 ai ddl C.2352 , C.2690 , C.3223 , C.3385 , C.3986 , C.4068 , C.4088 , C.4092 , C.4128 , C.4142 , C.4166 , C.4177 , C.4182 , C.4183 , C.4240 , C.4262 , C.4265 , C.4272 , C.4273 , C.4281 , C.4284 , C.4287 , C.4309 , C.4318 , C.4323 , C.4326 , C.4327 , C.4330 , C.4331 , C.4333 , C.4363 in riferimento all'articolo 3.
  • presentato il 03/06/2017 in I Affari costituzionali della Camera da Tommaso CURRO' (PD) e altri

testo emendamento del 03/06/17

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 4.

  1. Gli elettori imbarcati con regolare contratto di lavoro presso una compagnia di navigazione o una compagnia aerea, possono votare per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, per l'elezione dei rappresentanti alla Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, per l'elezione dei rappresentanti nei Consigli regionali e i rispettivi presidenti, per l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali e delle città metropolitane, nonché per i referendum nazionali, regionali e comunali, nei limiti e nelle forme previsti dal presente articolo. A tal fine, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative nel rispetto dei criteri e principi direttivi contenuti nelle disposizioni di cui al presente articolo.
  2. Gli elettori di cui al comma 1 possono esercitare il diritto facendo richiesta di voto perché imbarcati utilizzando modalità digitali on line appositamente predisposte a questo fine, in base alle norme previste ai commi successivi, dall'imbarcazione o l'aeromobile dove svolgono la propria attività lavorativa.
  3. La richiesta di cui al comma 2 deve essere presentata o inviata, entro il quarantesimo giorno precedente quello delle votazioni, al Ministero dell'interno, allegando il certificato di lavoro. Tale opzione può essere esercitata per ogni votazione ed è valida limitatamente ad essa.
  4. Il Governo raccoglie le richieste degli elettori di cui al comma 1, redigendo un'unica lista denominata «Lista degli elettori lavoratori marittimi e aeronautici imbarcati con regolare contratto di lavoro» per consentire loro il diritto a utilizzare modalità di voto telematiche on line. Almeno trenta giorni prima della data stabilita per le votazioni, il Ministero dell'interno comunica i nominativi degli elettori che abbiano esercitato la richiesta per esprimere il voto in modalità telematiche on line al comune nelle cui liste è iscritto l'elettore stesso. I comuni adottano le misure necessarie per consentire l'esercizio del voto in tale modalità.
  5. Entro i venti giorni precedenti la data di ogni consultazione elettorale politica nazionale, europea e regionale o amministrativa e referendaria, il Ministero dell'interno invia a ciascun elettore che abbia presentato la richiesta di esercitare il diritto di voto on line, le informazioni specifiche sulla consultazione stessa, utilizzando a tale fine tutti gli idonei strumenti di informazione necessari all'esercizio libero e consapevole del diritto di voto.
  6. Nel caso di elettori lavoratori imbarcati con regolare contratto di lavoro presso una compagnia di navigazione o una compagnia aerea battente bandiera straniera, le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane concludono intese in forma semplificata con i Governi degli Stati dove risiedono le compagnie di navigazione marittima e aerea per garantire:
   a) che l'esercizio del voto si svolga in condizioni di eguaglianza, di libertà e di segretezza;
   b) che nessun pregiudizio possa derivare per il posto di lavoro e per i diritti individuali degli elettori cittadini italiani in conseguenza della loro partecipazione a tutte le attività previste dalla presente legge.

  7. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale informa il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'interno delle intese in forma semplificata concluse, che entrano in vigore, in accordo con la controparte, all'atto della firma.
  8. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di attuazione della presente legge nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) garanzia del rispetto dei diritti civili e politici, in particolare della libertà d'espressione;
   b) garanzia della prevenzione della manipolazione dei dati;
   c) garanzia della protezione dell'anonimato dell'elettore;
   d) garanzia dell'utilizzo di un sistema di corretto conteggio dei dati;
   e) garanzia della possibilità di esprimere correttamente il voto mediante l'utilizzo di un'interfaccia dei sistemi di voto digitale che sia comprensibile ed immediata;
   f) garanzia che i voti espressi in modalità digitale abbiano lo stesso valore, peso e significato degli altri voti espressi;
   g) garanzia del libero esercizio del diritto di voto facendo ricorso a strumenti elettronici che non ne condizionino l'espressione, ma, al contrario, consentano di manifestare la propria scelta liberamente e correttamente;
   h) garanzia che il sistema consenta tutte le espressioni di voto, compresa la scheda bianca, e che sia chiaramente individuabile il momento in cui l'elettore ha definitivamente finito di votare depositando il voto nell'apposita urna digitale;
   i) garanzia di segretezza del sistema di voto elettronico tramite misure che impediscano il collegamento dell'elettore al voto espresso e, in particolare, garanzia dell'automatizzazione delle procedure d'identificazione dell'elettore;
   l) garanzia di trasparenza, prevedendo e attuando un processo di comunicazione e di formazione nei confronti degli elettori potenziali, fornendo non solo tutte le informazioni necessarie ma anche la possibilità di provare i nuovi metodi di votazione prima dell'appuntamento elettorale, al fine di consentire un uso comprensibile, immediato e efficace dei nuovi strumenti introdotti;
   m) garanzia del controllo e responsabilità, prevedendo che i componenti delle macchine per il voto telematico on line debbano essere identificabili dalle autorità elettorali competenti;
   n) garanzia del corretto funzionamento del sistema di voto telematico on line, prevedendo l'affido a un organismo tecnico indipendente, nominato dalle autorità elettorali, per la verifica del corretto funzionamento della strumentazione tecnica utilizzata per il voto e il rispetto delle misure di sicurezza;
   o) garanzia dell'affidabilità e sicurezza del sistema di voto telematico on line, per prevenire il rischio di frodi o di accessi non autorizzati al sistema, demandata alle autorità pubbliche;
   p) garanzia che i dati della macchina non devono essere accessibili fintantoché è possibile collegare il voto all'elettore che lo ha espresso, preferibilmente mantenendo separate le operazioni di identificazione dell'elettore da quelle di espressione del voto.

  9. Lo schema di regolamento di cui al comma 8 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia. Decorso inutilmente tale termine il regolamento è emanato anche in mancanza del parere parlamentare.
  10. Chi, sull'imbarcazione o l'aeromobile, commette taluno dei reati previsti dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è punito secondo le norme di legge vigenti al momento del compimento dell'atto.
  11. Per tutto ciò che non è disciplinato dal presente articolo, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.
  12. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, valutati in dieci milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.   13. All'attuazione delle restanti disposizioni della presente legge, nonché alle attività di gestione e di funzionamento dei software, le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  14. Agli oneri di cui al comma 12 del presente articolo si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.