presentato il 03/06/2017 in I Affari costituzionali della Camera da Ignazio LA RUSSA (FdI-AN) e altri
testo emendamento del 03/06/17
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al capoverso «al comma 1, capoverso Art. 1» sostituire le parole: «303 collegi uninominali» con le parole: «100 collegio uninominali e 100 collegi plurinominali», e sopprimere la prima parte consequenziale, sostitutiva dei commi 3 e 4;
b) capoverso «al comma 3, capoverso 2» aggiungere in fine le seguenti parole: «Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo. Nei collegi con due soli candidati la preferenza è unica. Il voto di preferenza non può essere attribuito al candidato capolista.».
Conseguentemente, nella parte consequenziale riferita all'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso Art. 1, punto 1), comma 2; sostituire le parole: 150 collegi uninominali con le parole: 20 collegi uninominali e 20 collegi plurinominali;
b) sopprimere i capoversi «al comma 7 e tutti i capoversi relativi al comma 8»;
c) sostituire il capoverso «al comma 6, capoverso Art. 14», con il seguente: al comma al 6, capoverso Art. 14, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Ogni elettore dispone di un voto da esprimere su un'unica scheda recante il nome del candidato nel collegio uninominale e il contrassegno di ciascuna lista.
Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo. Nei collegi con due soli candidati la preferenza è unica. Il voto di preferenza non può essere attribuito al candidato capolista.