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Sub Emendamento n. 0.1.500.195 ai ddl C.2352 , C.2690 , C.3223 , C.3385 , C.3986 , C.4068 , C.4088 , C.4092 , C.4128 , C.4142 , C.4166 , C.4177 , C.4182 , C.4183 , C.4240 , C.4262 , C.4265 , C.4272 , C.4273 , C.4281 , C.4284 , C.4287 , C.4309 , C.4318 , C.4323 , C.4326 , C.4327 , C.4330 , C.4331 , C.4333 , C.4363 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 03/06/17

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al capoverso «al comma 1, capoverso Art. 1» sostituire le parole: «303 collegi uninominali» con le parole: «100 collegio uninominali e 100 collegi plurinominali», e sopprimere la prima parte consequenziale, sostitutiva dei commi 3 e 4;
   b) capoverso «al comma 3, capoverso 2» aggiungere in fine le seguenti parole: «Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo. Nei collegi con due soli candidati la preferenza è unica. Il voto di preferenza non può essere attribuito al candidato capolista.».

  Conseguentemente, nella parte consequenziale riferita all'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, capoverso Art. 1, punto 1), comma 2; sostituire le parole: 150 collegi uninominali con le parole: 20 collegi uninominali e 20 collegi plurinominali;
   b) sopprimere i capoversi «al comma 7 e tutti i capoversi relativi al comma 8»;
   c) sostituire il capoverso «al comma 6, capoverso Art. 14», con il seguente: al comma al 6, capoverso Art. 14, sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Ogni elettore dispone di un voto da esprimere su un'unica scheda recante il nome del candidato nel collegio uninominale e il contrassegno di ciascuna lista.
  Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo. Nei collegi con due soli candidati la preferenza è unica. Il voto di preferenza non può essere attribuito al candidato capolista.