Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Sub Emendamento n. 0.1.500.129 ai ddl C.2352 , C.2690 , C.3223 , C.3385 , C.3986 , C.4068 , C.4088 , C.4092 , C.4128 , C.4142 , C.4166 , C.4177 , C.4182 , C.4183 , C.4240 , C.4262 , C.4265 , C.4272 , C.4273 , C.4281 , C.4284 , C.4287 , C.4309 , C.4318 , C.4323 , C.4326 , C.4327 , C.4330 , C.4331 , C.4333 , C.4363 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 03/06/17

  Al comma 1, capoverso Art. 1, sostituire i capoversi 3 e 4 con i seguenti:
  3. È inoltre costituito un numero di collegi uninominali pari alla metà dei seggi da assegnare nel territorio nazionale, ripartiti in ciascuna circoscrizione sulla base della popolazione di cui all'articolo 3, comma 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2.
  4. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, l'assegnazione dei seggi alle liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con metodo proporzionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2.
  5. I seggi spettanti a ciascuna lista in ogni circoscrizione elettorale sono attribuiti ai candidati vincitori dei collegi uninominali e successivamente ai candidati presentati in liste circoscrizionali.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche relative alla parte consequenziale dell'articolo 1:
   al comma 3, sostituire il capoverso 2 con il seguente:
  2. Ogni elettore dispone di:
   1) un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su una apposita scheda recante il contrassegno. L'elettore può altresì esprimere una o due preferenze; in caso di espressione di due preferenze, l'elettore deve scegliere candidati di sesso diverso;
   2) un voto per il candidato nel collegio uninominale, da esprimere su una diversa scheda recante il nome e il cognome di ciascun candidato, accompagnato dal contrassegno della lista di appartenenza.
   al comma 7, lettera c), sostituire il capoverso 3 con il seguente:
  3. Ogni lista circoscrizionale, all'atto della presentazione, è composta da un numero di candidati pari almeno alla metà del numero dei seggi assegnati nella circoscrizione e non superiore al numero dei seggi assegnati nella circoscrizione. Nella successione interna della lista circoscrizionale i candidati sono collocati, a pena di inammissibilità, secondo un ordine alternato di genere.
   al comma 7, lettera d), sostituire il capoverso 3.1 con il seguente:
  3.1. Nel complesso delle candidature presentate da ogni lista nei collegi uninominali di ciascuna circoscrizione nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento con arrotondamento all'unità superiore, a pena di inammissibilità.
   al comma 14, capoverso Art. 31, comma 2, sostituire il capoverso 2 con il seguente:
  2. La scheda per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale riporta accanto ad ogni contrassegno due linee orizzontali per l'espressione delle preferenze. La scheda per la votazione dei candidati nei collegi uninominali riporta accanto ad ogni contrassegno il cognome ed il nome del rispettivo candidato. I contrassegni devono essere riprodotti nelle schede con il diametro di centimetri tre.
   al comma 15, sostituire il capoverso 2 con il seguente:
  2. L'elettore senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita:
   1) sulla scheda per la scelta della lista, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque nel rettangolo che lo contiene. Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali; in caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo;
   2) sulla scheda per la votazione del candidato nel collegio uninominale, un segno sul cognome e nome del candidato prescelto o comunque nel rettangolo che lo contiene.
   al comma 20, sostituire le lettere da a) ad m) con le seguenti:
   a) per ciascun collegio uninominale determina la cifra elettorale di collegio di ciascun candidato. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato stesso nelle singole sezioni elettorali del collegio; per ciascun collegio uninominale determina il candidato che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale del collegio di seguito denominato «vincitore del collegio»;
   b) determina la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista; tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio;
   b-bis) per ciascun collegio plurinominale, determina la cifra individuale di ciascun candidato. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti come primo o come secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali del collegio;
   b-ter) per ciascun collegio plurinominale, determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista;
   c) determina il totale dei voti validi del collegio. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali di collegio di tutte le liste;
   d) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio della lista stessa;
   e) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste;
   f) determina la cifra elettorale circoscrizionale percentuale di ciascuna lista. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per il totale dei voti validi della rispettiva circoscrizione;
   g) determina la cifra elettorale percentuale di ciascun candidato del collegio. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale di collegio di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio uninominale;
   h) per ciascuna lista, individua i vincitori del collegio, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre elettorali percentuali;
   i) per ciascuna lista, individua altresì i candidati nei collegi uninominali che non siano risultati vincitori nel collegio, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre elettorali percentuali;
   l) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della circoscrizione.
   al comma 23, capoverso Art. 84, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
  1. Ricevuta da parte dell'Ufficio elettorale centrale nazionale la comunicazione di cui all'articolo 83, comma 2, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti i vincitori del collegio, individuati ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera h), nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto ai sensi dell'articolo 83.
  2. Nel caso in cui ad una lista siano attribuiti ai sensi dell'articolo 83 un numero di seggi superiore al numero dei vincitori nel collegio, gli ulteriori seggi sono assegnati ai candidati della lista circoscrizionale, secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera b-ter), e, ove residuino ulteriori seggi, ai candidati individuati ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera i).

  Conseguentemente apportare le seguenti modifiche alla parte consequenziale dell'articolo 2:
  2-ter. I seggi spettanti a ciascuna lista in ogni circoscrizione elettorale sono attribuiti ai candidati vincitori dei collegi uninominali e successivamente ai candidati presentati in liste circoscrizionali.
   al comma 4, lettera c), sostituire il capoverso 4 con i seguenti:
  4. Ogni lista regionale, all'atto della presentazione, è composta da un numero di candidati pari almeno alla metà del numero dei seggi assegnati nella regione e non superiore al numero dei seggi assegnati nella regione. Nella successione interna della lista regionale i candidati sono collocati, a pena di inammissibilità, secondo un ordine alternato di genere.
  4-bis. Nel complesso delle candidature presentate da ogni lista nei collegi uninominali di ciascuna regione, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento con arrotondamento all'unità superiore, a pena di inammissibilità.
   al comma 6, sostituire il capoverso 1 con il seguente:
  1. L'elettore senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita:
   1) sulla scheda per la scelta della lista, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque nel rettangolo che lo contiene. Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali; in caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo;
   2) sulla scheda per la votazione del candidato nel collegio uninominale, un segno sul cognome e nome del candidato prescelto o comunque nel rettangolo che lo contiene.
   al comma 7, sostituire il capoverso Art. 16 con il seguente:
  Art. 16 – 1. L'Ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni previste dall'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente, procede alle seguenti operazioni:
   a) per ciascun collegio uninominale determina la cifra elettorale di collegio di ciascun candidato. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato stesso nelle singole sezioni elettorali del collegio; per ciascun collegio uninominale determina il candidato che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale del collegio di seguito denominato «vincitore del collegio»;
   b) determina la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista; tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio;
   b-bis) per ciascun collegio plurinominale, determina la cifra individuale di ciascun candidato. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti come primo o come secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali del collegio;
   b-ter) per ciascun collegio plurinominale, determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista;
   c) determina il totale dei voti validi del collegio. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali di collegio di tutte le liste;
   d) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio della lista stessa;
   e) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le liste;
   f) determina la cifra elettorale regionale percentuale di ciascuna lista. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale regionale di ciascuna lista per il totale dei voti validi della rispettiva regione;
   g) determina la cifra elettorale percentuale di ciascun candidato del collegio. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale di collegio di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio uninominale;
   h) per ciascuna lista, individua i vincitori del collegio, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre elettorali percentuali;
   i) per ciascuna lista, individua altresì i candidati non vincitori del collegio, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre elettorali percentuali;
   l) comunica all'ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della circoscrizione.
   al comma 8, capoverso articolo 17, sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
  2. L'Ufficio elettorale regionale proclama dunque eletti i candidati i candidati vincitori del collegio, individuati ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera h), nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto ai sensi del comma 1.
  3. Nel caso in cui ad una lista siano attribuiti ai sensi del comma 1 un numero di seggi superiore al numero dei candidati primi nel collegio, gli ulteriori seggi sono assegnati ai candidati della lista regionale, secondo la graduatoria di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b-ter), e, ove residuino ulteriori seggi, ai candidati individuati ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera i).