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Sub Emendamento n. 0.1.500.203 ai ddl C.2352 , C.2690 , C.3223 , C.3385 , C.3986 , C.4068 , C.4088 , C.4092 , C.4128 , C.4142 , C.4166 , C.4177 , C.4182 , C.4183 , C.4240 , C.4262 , C.4265 , C.4272 , C.4273 , C.4281 , C.4284 , C.4287 , C.4309 , C.4318 , C.4323 , C.4326 , C.4327 , C.4330 , C.4331 , C.4333 , C.4363 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 03/06/17

  Apportare le seguenti modifiche alla parte consequenziale relativa all'articolo 1:
   al comma 3, il capoverso 2 è sostituito dal seguente:
  2. Ogni elettore dispone di un voto da esprimere su due schede. La prima scheda reca il contrassegno di uno o più partiti o gruppi politici organizzati di ciascuna lista, corredato dei nomi dei candidati nel collegio plurinominale. La seconda scheda reca il nome del candidato nel collegio uninominale corredato dal contrassegno di uno o più partiti o gruppi politici organizzati;
   al comma 15, sostituire il capoverso 2 con il seguente:
  L'elettore, senza essere avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita, sulla prima scheda, un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nominativo del candidato nel collegio uninominale e, nella seconda scheda, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista dei candidati nel collegio plurinominale. Sulla seconda scheda l'elettore può anche esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato prescelto, o quelli dei candidati prescelti, sulle apposite linee orizzontali, in caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo. Sono vietati altri segni o indicazioni.;
   al comma 17, dopo il capoverso 1, inserire il seguente:
  1-bis. Nella seconda scheda: a) se l'elettore traccia un segno su una linea posta a destra del contrassegno, senza tracciare un segno sul contrassegno della lista medesima, si intende che abbia votato per la lista stessa; b) se l'elettore esprime uno o due voti di preferenza, senza tracciare un segno sul contrassegno della lista medesima, si intende che abbia votato anche per la lista stessa; c) se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e scrive il nominativo di uno o più candidati sulle linee orizzontali poste a destra del contrassegno di altra lista o di altre liste, il voto è nullo; d) se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e sul nominativo del candidato capolista di altra lista, il voto è nullo.
   Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
  17-bis. Dopo l'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono inseriti i seguenti:
  Art. 59-ter. – 1. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita.
  2. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno dei due.
  3. La indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati.
  4. Sono, comunque, efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della lista votata.
  5. Le preferenze per candidati compresi in liste di altri collegi sono inefficaci.
  6. Sono, altresì, inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.
  7. Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista ma abbia scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, s'intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti.
  8. Se l'elettore abbia segnato più di un contrassegno di lista, ma abbia scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati.
  9. Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito per il collegio sono nulle. Rimangono valide le prime.

  Art. 59-quater. – 1. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso la preferenza a fianco di un contrassegno, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il contrassegno medesimo.

  Art. 59-quinquies. – 1. L'indicazione delle preferenze può essere fatta scrivendo, invece dei cognomi, i numeri coi quali sono contrassegnati nella lista i candidati preferiti; tali preferenze sono efficaci purché siano comprese nello spazio a fianco del contrassegno votato.
  2. Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista, ma abbia espresso le preferenze mediante numeri nello spazio posto a fianco di un contrassegno, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il contrassegno medesimo.
  3. Le preferenze espresse in numeri sulla stessa riga sono nulle se ne derivi incertezza; tuttavia sono valide agli effetti dell'attribuzione del voto di lista a norma del comma precedente.

  Al comma 18, sostituire la lettera a) con le seguenti:
   a) al comma 3:
    1) al primo periodo, dopo le parole: «spoglio delle schede» aggiungere le seguenti: «, a partire dalle operazioni di scrutinio delle liste nei Collegi plurinominali,»;
   b) dopo il comma 3-bis aggiungere il seguente:
  3-ter. Terminate le operazioni di spoglio delle schede relative ai collegi plurinominali, lo scrutatore designato procede, quindi allo spoglio delle schede relative al collegi uninominali. A tal fine estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto e il cognome dei candidato al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di ciascun candidato nel collegio uninominale. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.

  Sostituire il comma 19 con il seguente:
  19. All'articolo 71, comma 1, numero 2), del decreto del Presidente delia Repubblica n. 361 del 1957 dopo le parole: «di preferenza» sono inserite le seguenti: «, nel collegio plurinominale, nonché dei voti di lista e di ciascun candidato nel collegio uninominale»;
   al comma 20:
   
1) sopprimere la lettera a);
   2) dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:
  « d-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio plurinominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti come primo e come secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali del collegio;
   d-ter) per ciascun collegio plurinominale, determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista;
   d-quater) determina la percentuale elettorale di ciascun candidato del collegio uninominale, quale rapporto tra il totale dei voti conseguiti nel proprio collegio uninominale e il totale dei voti conseguiti da tutti i candidati nei collegi uninominali della circoscrizione».

  Conseguentemente apportare le seguenti modifiche alla parte consequenziale dell'articolo 2:
   al comma 6, capoverso Art. 14, sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'elettore, senza essere avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita, sulla prima parte della scheda, un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nominativo del candidato nel collegio uninominale e, sulla seconda parte scheda, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista dei candidati nel collegio plurinominale. È ammesso il voto disgiunto. Sulla seconda parte della scheda l'elettore può anche esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato prescelto o quelli dei candidati prescelti, sulle apposite linee orizzontali poste a destra del contrassegno. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo.

  Al comma 7, capoverso Art. 16, apportare le seguenti modificazioni:
   sopprimere il comma 1;
   al comma 2, alinea, dopo la parola: «regionale» aggiungere le seguenti: «compiute le operazioni previste dall'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente»;
   al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:
   «c-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio plurinominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti come primo e come secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali del collegio;
   c-ter) per ciascun collegio plurinominale, determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista;
   c-quater) determina la percentuale elettorale di ciascun candidato del collegio uninominale, quale rapporto tra il totale dei voti conseguiti nel proprio collegio uninominale e il totale del voti conseguiti da tutti i candidati nei collegi uninominali della circoscrizione».