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Sub Emendamento n. 0.1.500.182 ai ddl C.2352 , C.2690 , C.3223 , C.3385 , C.3986 , C.4068 , C.4088 , C.4092 , C.4128 , C.4142 , C.4166 , C.4177 , C.4182 , C.4183 , C.4240 , C.4262 , C.4265 , C.4272 , C.4273 , C.4281 , C.4284 , C.4287 , C.4309 , C.4318 , C.4323 , C.4326 , C.4327 , C.4330 , C.4331 , C.4333 , C.4363 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Approvato (Id. em. 0.1.500.153, 0.1.500.147, 0.1.500.88, 0.1.500.46, 0.1.500.123)

testo emendamento del 03/06/17

  All'articolo 1, comma 3, capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: i capilista dello stesso sesso non eccedono il 50 per cento del totale in ogni circoscrizione.

nuova formulazione del 04/06/17

  Alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 7, lettera d), capoverso 3.1, aggiungere, in fine, le parole: e nel complesso delle liste circoscrizionali presentate da ciascuna lista a livello nazionale, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima, nella posizione di capolista. L'Ufficio centrale nazionale assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma, in sede di verifica dei requisiti di cui all'articolo 22, primo comma, numero 6-bis).