presentato il 03/06/2017 in I Affari costituzionali della Camera da Mara MUCCI (Misto) e altri e altri 6 cofirmatari ... [ apri ]
status: Approvato (Id. em. 0.1.500.45, 0.1.500.122)
testo emendamento del 03/06/17
Alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, al comma 7, lettera a), aggiungere in fine, il seguente periodo: Le sottoscrizioni possono essere raccolte in modalità digitale, attraverso l'utilizzo della firma digitale ovvero della firma elettronica qualificata ovvero del sistema pubblico di identità digitale (SPID), ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Il Ministero dell'interno provvede, con i propri fondi, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alla realizzazione di un sistema, secondo le regole tecniche di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82, che consenta la raccolta delle sottoscrizioni con il sistema pubblico di identità digitale (SPID) e la verifica delle sottoscrizioni, anche da pare degli uffici comunali preposti.
nuova formulazione del 04/06/17
Alla parte consequenziale, aggiungere, in fine, le parole: All'articolo 3, aggiungere, in fine, il seguente comma:
6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'Economia e delle finanze e con il Ministro per gli Affari regionali sono definite le modalità per consentire in via sperimentale la raccolta in via digitale delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle candidature e delle liste in occasione di consultazioni elettorali, anche attraverso l'utilizzo della firma digitale e della firma elettronica qualificata. Sullo schema di decreto è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono nel termine di quarantacinque giorni.