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Sub Emendamento n. 0.1.500.155 ai ddl C.2352 , C.2690 , C.3223 , C.3385 , C.3986 , C.4068 , C.4088 , C.4092 , C.4128 , C.4142 , C.4166 , C.4177 , C.4182 , C.4183 , C.4240 , C.4262 , C.4265 , C.4272 , C.4273 , C.4281 , C.4284 , C.4287 , C.4309 , C.4318 , C.4323 , C.4326 , C.4327 , C.4330 , C.4331 , C.4333 , C.4363 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 03/06/17

  Alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 7, lettera c), capoverso 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel complesso delle liste circoscrizionali presentate da ciascuna lista a livello nazionale, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima, nella posizione di capolista, a pena di inammissibilità; in ogni caso nelle regioni in cui sono presenti più circoscrizioni nessuno dei due sessi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 50 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima, a pena di inammissibilità.