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Sub Emendamento n. 0.1.500.202 ai ddl C.2352 , C.2690 , C.3223 , C.3385 , C.3986 , C.4068 , C.4088 , C.4092 , C.4128 , C.4142 , C.4166 , C.4177 , C.4182 , C.4183 , C.4240 , C.4262 , C.4265 , C.4272 , C.4273 , C.4281 , C.4284 , C.4287 , C.4309 , C.4318 , C.4323 , C.4326 , C.4327 , C.4330 , C.4331 , C.4333 , C.4363 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 03/06/17

  All'emendamento 1.500 del relatore sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) nella parte consequenziale, relativa all'articolo 1, al comma 14, capoverso Art. 31, comma 2, primo periodo le parole: «I nomi e i cognomi dei candidati della lista circoscrizionale secondo il rispettivo ordine di presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «due linee orizzontali per l'espressione, rispettivamente, della prima e della seconda preferenza»;
   b) nella parte consequenziale, relativa all'articolo 1 al comma 15 sostituire le parole da: «al comma 15» fino a: «nel collegio uninominale», con le seguenti: «il comma 15 è soppresso»;
   c) nella parte consequenziale, relativa all'articolo 1, al comma 17 sostituire le parole da: «al comma 17» fino alle parole: «il voto è nullo» con le seguenti: «il comma 17 è sostituito dal seguente:

  17. All'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 al comma 1 e al comma 5 le parole: «candidato capolista» sono sostituite dalle seguenti: «candidato nel collegio uninominale»;
   d) nella seconda parte consequenziale, relativa all'articolo 1, al comma 18, sostituire le parole da: «al comma 18» fino a: «è attribuito il voto» con le seguenti: «il comma 18 è soppresso»;
   e) nella parte consequenziale, relativa all'articolo 1, comma 20 dopo la lettera f) è inserita la seguente:
    «f-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nella lista circoscrizionale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti come primo e come secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione»;
   f) nella parte consequenziale, relativa all'articolo 1, comma 23, capoverso Art. 84, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

  «1. Ricevuta da parte dell'Ufficio elettorale centrale nazionale la comunicazione di cui all'articolo 83, comma 2, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, per ciascuna lista cui sono stati attribuiti seggi, i candidati primi del collegio, con cifra individuale superiore a 0,5, individuati ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera h), e quindi gli altri candidati primi del collegio, individuati ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera i), sino a concorrenza del numero dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto ai sensi dell'articolo 83.
  2. Nel caso in cui residuino ulteriori seggi da assegnare ad una lista ai sensi dell'articolo 83, questi sono assegnati ai candidati della lista circoscrizionale, secondo la relativa cifra elettorale individuale come determinata ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera f-bis), e successivamente ai candidati individuati ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera l)»;
   g) nella parte consequenziale, relativa all'articolo 2, comma 6, capoverso Art. 14, al comma 1, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «L'elettore può esprimere anche uno o due voti di preferenza».
   h) nella parte consequenziale, relativa all'articolo 2, comma 7, capoverso Art. 16, al comma 1, dopo la lettera f) è inserita la seguente:
   «f-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nella lista circoscrizionale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti come primo e come secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione»;
   i) nella parte consequenziale, relativa all'articolo 2, comma 8, capoverso Art. 17, sostituire le parole da: «al comma 8, capoverso Art. 17, aggiungere, in fine, i seguenti commi» fino a: «ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera l)» con le seguenti: «– al comma 8, capoverso Art. 17, sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
  “2. L'Ufficio elettorale regionale proclama eletti, per ciascuna lista cui sono stati attribuiti seggi, i candidati primi del collegio, con cifra percentuale individuale superiore a 0,5, individuati ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera h), e quindi gli altri candidati primi del collegio, individuati ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera i), sino a concorrenza del numero dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto ai sensi del comma 1.
  3. Nel caso in cui residuino ulteriori seggi da assegnare ad una lista ai sensi del comma 1, questi sono assegnati ai candidati della lista regionale, secondo la relativa cifra elettorale individuale come determinata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera f-bis), e successivamente ai candidati individuati ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera l)”»;
   l) la Tabella A-bis è sostituita dalla seguente:

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   m) la Tabella A è sostituita dalla seguente:

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